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D.P.R.S.  n° 38/97    STRUTTURA                 

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  U.T.L. PROVINCIALE DI MESSINA

 

 

D.P.Reg. 2 ottobre 1997, n. 38
Recepimento dell'accordo per il rinnovo contrattuale concernente il personale
dell'Amministrazione regionale per l'anno 1997.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visti gli artt. 14, lett. q), e 20 dello Statuto;
Vista la legge regionale 19 luglio 1991, n. 38, recante "Nuove disposizioni per la
disciplina dello stato giuridico ed economico del personale dell'Amministrazione
regionale e per la contrattazione decentrata a livello regionale";
Vista la legge regionale 12 novembre 1996, n. 41, ed, in particolare, l'art. 20;
Vista la legge regionale 27 maggio 1997, n. 16;
Visto il decreto presidenziale 20 gennaio 1995, n. 11, recante: "Disciplina del
rapporto di lavoro dei dipendenti dell'Amministrazione regionale per il triennio
1994-1996 - Recepimento dell'accordo sottoscritto il 30 giugno 1994 ed il 28
dicembre 1994" e successive modifiche ed integrazioni;
Vista l'ipotesi di accordo per il rinnovo contrattuale relativo all'anno 1997,
concernente il personale dell'Amministrazione regionale, sottoscritto in data 26
maggio-7 luglio 1997 tra la delegazione di parte pubblica e le organizzazioni
sindacali CGIL, UIL-EE.LL., FIST-CISL, SADIRS-CISAS, UGL, CONFSAL-
AA.LL., CISAL-CASIL, RDB-CUN, DIRSI-CONFEDIR, USPPI-CILDI-
FILDI, SIAD-FAILEA-FALCEV;
Rilevato che la Giunta regionale, nella seduta del 9 luglio 1997, ha esaminato
favorevolmente la suddetta ipotesi di accordo;
Rilevato che la Commissione legislativa permanente per gli affari istituzionali
dell'Assemblea regionale siciliana, nella seduta n. 76 del 16 luglio 1997, ha
espresso parere favorevole sulla predetta ipotesi di accordo;
Vsta la deliberazione n. 316 della Giunta regionale adottata nella seduta del 22
luglio 1997 - con cui è stata autorizzata, ai sensi dell'art. 5 della legge regionale 19
luglio 1991, n. 38, la sottoscrizione dell'accordo per il rinnovo contrattuale
relativo all'anno 1997, concernente il personale dell'Amministrazione regionale;
Rilevato che la Corte dei conti ha registrato in data 24 settembre 1997, reg. n. 1,
fg. n. 89, la citata deliberazione n. 316 del 1997;
Vista la deliberazione n. 378 della Giunta regionale, adottata nella seduta del 30
settembre 1997, concernente il recepimento e la conseguente emanazione delle
norme risultanti dal citato accordo sindacale;
Decreta:


Art. 1
Campo di applicazione, durata e destinatari.

1. In applicazione dell'art. 20 della legge regionale 12 novembre 1996, n. 41, la
decorrenza e la durata della contrattazione regionale è conformata, a far data
dall'1 gennaio 1998 ai termini definiti ai sensi del 5° comma dell'art. 45 del
decreto legislativo n. 29/1993 e successive modifiche ed integrazioni.
2. A tal fine è prorogata fino al 31 dicembre 1997 la disciplina emanata con
D.P.Reg. n. 11/1995, relativa alla parte normativa, salvo le integrazioni,
modifiche e abrogazioni di cui agli articoli seguenti ed è regolata con il presente
decreto la parte economica per il periodo 1 gennaio - 31 dicembre 1997.
3. I benefici economici scaturenti dagli istituti previsti dal presente decreto si
applicano esclusivamente al personale di cui all'art. 1, D.P.Reg. n. 11/1995, in
servizio alla data dell'1 gennaio 1997 o, se assunto successivamente, dalla data di
assunzione, con le decorrenze previste, per ciascuno di essi, dagli articoli seguenti.


Art. 2
Stipendi tabellari.

1. Con decorrenza dalle date sottoindicate gli stipendi tabellari stabiliti dalla
tabella A allegata al D.P.Reg. n. 11/1995, sono incrementati nelle seguenti misure
mensili lorde:
Qualifica e livello funzionale1-1-1997
lire1-6-1997
lire I 72.000-75.000; II 76.000-79.000; III 79.000-83.000; IV 82.000-88.000; V 86.000-92.000; VI 99.000-102.000

VII 100.000-106.000; VIII 116.000-123.000; Dirigente superiore 134.000-137.000; Direttore 179.000- 183.000

Segretario generale 193.000-203.000
2. I nuovi stipendi tabellari annui, a regime dal 1° giugno 1997 sono
rideterminati nei seguenti importi:
liv. I9.285.407liv. II10.407.267liv. III11.728.292liv. IV12.898.678liv. V14.433.627liv. VI15.922.368

liv. VII18.208.602liv. VIII23.398.766Dirigente superiore31.861.451Direttore42.961.801

Segretario generale47.173.000
3. Gli incrementi tabellari previsti dal 1° comma si applicano, con le medesime
decorrenze, alle posizioni economiche indicate dalla tabella B allegata al D.P.Reg.
n. 11/1995 e successive modifiche ed integrazioni.
4. Gli incrementi dello stipendio tabellare hanno effetto, con la medesima
decorrenza, su tutti gli istituti di carattere economico per la cui quantificazione le
vigenti disposizioni prevedono un espresso rinvio allo stipendio tabellare annuo.


Art. 3
Indennità di amministrazione.

1. Al fine di un progressivo riequilibrio della retribuzione spettante al personale
dei diversi ruoli dell'Amministrazione regionale, dal 1° gennaio 1997, ai
dipendenti dell'Amministrazione regionale in servizio alla stessa data, compete
l'indennità di amministrazione cui si applicano le disposizioni dell'art. 9, II c., del
D.P.Reg. n. 11/1995 con esclusione degli effetti sulla tredicesima mensilità, nelle
misure mensili lorde sottoelencate, per dodici mensilità:
liv. I 62.000liv. II62.000liv. III71.000liv. IV86.000liv. V91.000liv. VI110.000liv. VII150.000

liv. VIII314.000Dirigente superiore421.000Direttore666.000Segretario generale686.000


Art. 4
Modifiche all'art. 18 del D.P.Reg. n. 11/1995.

1. La lett. a) del comma 1 dell'art. 18 del D.P.Reg. n. 11/1995 è sostituita dalla
seguente:
(2).
2. Dopo il comma 1 dell'art. 18 del D.P.Reg. n. 11/1995 sono aggiunti i seguenti
commi:
(3).


Art. 5
Gestione del Fondo efficienza servizi ed attuazione degli interventi.

1. All'art. 21 del D.P.Reg. n. 11/1995 sono aggiunte le seguenti parole: "ed al
dirigente preposto ad uffici periferici di dimensione provinciale entro i limiti di
spesa previsti dalla legge regionale n. 31/1956 e successive modifiche ed
integrazioni".


Art. 6
Missioni.

1. A decorrere dall'entrata in vigore della legge regionale n. 46/1995 al personale
dell'Amministrazione regionale si applica il trattamento economico e giuridico
previsto in materia di missioni per i dipendenti civili dello Stato, secondo
l'equiparazione tra le qualifiche stabilite con i decreti dell'Assessore destinato alla
Presidenza del 10 agosto 1993 e del 28 novembre 1994, da modificare
omologando i trattamenti del dirigente a quelli del dirigente superiore (4).
2. La somma destinata alla copertura finanziaria degli oneri discendenti dal
presente articolo è pari agli stanziamenti dei relativi capitoli del bilancio di
previsione 1997, nonché alla quota integrativa prevista dall'art. 2, comma 2, della
legge 27 maggio 1997, n. 16. Tale quota integrativa sarà prioritariamente
destinata alla stipula della polizza assicurativa prevista all'art. 16 del D.P.R. 17
gennaio 1990, n. 44.


Art. 7
Fondo efficienza servizi.

1. L'importo del Fondo efficienza servizi per il 1997 è pari agli stanziamenti
previsti per ciascun ramo di amministrazione dal bilancio di previsione 1997.


Art. 8
Articolazione orario di lavoro.

1. L'orario di lavoro può essere articolato su 5 o 6 giorni lavorativi.
2. Le modalità attuative saranno stabilite mediante contrattazione decentrata ai
sensi della legge n. 38/1991, sulla base di apposito protocollo d'intesa stipulato tra
le parti per garantire uniformità di criteri generali.
3. Nell'ipotesi di rientro pomeridiano per assolvere il debito d'orario sarà
corrisposta un'indennità di mensa.


Art. 9
Modifiche all'allegato C al D.P.Reg. n. 11/95.

1. Previa contrattazione ai sensi dell'art. 5 della legge regionale n. 38/1991 si
procederà ad una revisione dell'accordo quadro allegato C al decreto presidenziale
20 gennaio 1995, n. 11.
2. Al medesimo accordo è aggiunto il seguente periodo:
(5).


Art. 10
Indennità al personale del Corpo regionale delle foreste.

1. L'indennità mensile di cui all'art. 42, 1° comma, della legge regionale 29
ottobre 1985, n. 41, in caso di sopravvenuta mancanza di presupposti previsti
nella stessa norma e successive modifiche ed integrazioni per la sua erogazione,
entra a far parte quale maturato economico della retribuzione e può essere
nuovamente erogata solo per differenza tra la misura precedentemente goduta e
la nuova misura spettante.


Art. 11
Quantificazione degli oneri e copertura finanziaria.

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione degli artt. 2 e 3, indicati nell'allegato
prospetto e quantificati in L. 69.998.725.000 per l'anno 1997 si provvede, ai
sensi dell'art. 2, comma 2, della legge regionale 27 maggio 1997, n. 16, mediante
utilizzo del fondo destinato alla contrattazione previsto dall'art. 9 della legge
regionale n. 38/1991 - cap. 21262.
2. Agli oneri derivanti dall'applicazione dell'art. 6, quantificati in L. 31.625
milioni si fa fronte con gli stanziamenti dei relativi capitoli del bilancio di
previsione 1997, e con lo stanziamento di L. 8.000 milioni previsto dall'art. 2,
comma 2, della legge regionale 27 maggio 1997, n. 16, cap. 21262 - fondo
destinato alla contrattazione.
3. L'Assessore regionale per il bilancio è autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, su proposta delle competenti
amministrazioni.
4. Nelle more delle variazioni di bilancio di cui al precedente comma, le
competenti amministrazioni sono autorizzate a procedere agli impegni ed a
disporre i relativi pagamenti sui pertinenti capitoli di spesa per il personale.


Art. 12

1. Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione ed
entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Regione.


ALLEGATI

Individuazione personale interessato dall'accordo e prospetto oneri

Aumenti tabellari 1 gennaio 1997 (art. 2, comma I)Liv.UnitàImporto mensileTotale '97 (compr. 13
)I58372.000545.688.000II6176.00060.268.000III56579.000580.255.000IV260082.0002.771.600.000V333586.0003.728.530.000VI3099.00038.610.000VII7095100.0009.223.500.000VIII2126116.0003.206.008.000Dir. sup.417134.000726.414.000Direttore16179.00037.232.000Segr. gen.1193.0002.509.00020.920.614.000
Aumenti tabellari 1 giugno 1997 (art. 2, comma I)Liv.UnitàImporto mensileTotale '97 (compr. 13
)I58375.000349.800.000II6179.00038.552.000III56583.000375.160.000IV260088.0001.830.400.000V333592.0002.454.560.000VI30102.00024.480.000VII7095106.0006.016.560.000VIII2126123.0002.091.984.000Dir. sup.417137.000457.032.000Direttore16183.00023.424.000Segr. gen.1203.0001.624.00013.663.576.000
Indennità ex art. 3Liv.UnitàImporto mensilen. mensilitàTotaleI58362.00012433.752.000II6162.0001245.384.000III56571.00012481.380.000IV260086.000122.683.200.000V333591.000123.641.820.000VI30110.0001239.600.000VII7095150.0001212.771.000.000VIII2126314.000128.010.768.000Dir. sup.417421.000122.106.684.000Direttore16666.00012127.872.000Segn. gen.1686.000128.232.000Totale oneri30.349.692.000
Aumenti 1 gennaio 1997 (compresa 13 mensilità)
20.920.614.000Aumenti 1 giugno 1997 (compresa 13 mensilità)13.663.576.000Indennità ex art. 330.349.692.000Totale64.933.882.000Oneri5.064.842.796Totale69.998.724.796Arrotondamento69.998.725.000ONERI PER MISSIONI (Art. 6)
(importi in milioni di lire)CapitoloStanziamento10675448142338.160182193442021512424216388282195.728322134.09635058400362171.92041210680442108004720953721262 (ex art. 2, legge regionale n.
16/1997)8.000Totale31.625




(1) Decreto del Presidente della Regione, pubblicato sulla Gazz. Uff. Reg. sic.
15 ottobre 1997, n. 57.
(2) Si veda il testo aggiornato dell'art. 18 del D.P.Reg. n. 11/1995.
(3) Si veda il testo aggiornato dell'art. 18 del D.P.Reg. n. 11/1995.
(4) Si veda il Dec.Ass. 6 novembre 1997, recante "Equiparazioni tra qualifiche
statali e qualifiche regionali in materia di missioni all'interno".
(5) Si veda il testo aggiornato dell'allegato C del D.P.Reg. 20 gennaio 1995, n.
11.

 

 

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Aggiornato il: 12 aprile 2000