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L.R. n° 41/85    STRUTTURA                 

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  U.T.L. PROVINCIALE DI MESSINA

 

 

L.R. 29 ottobre 1985, n. 41

Nuove norme per il personale dell'amministrazione regionale (2).

 

TITOLO I

Disposizioni generali.

Art. 1

Stato giuridico e trattamento economico del personale.  (giurisprudenza)

Lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale

dell'Amministrazione regionale sono regolati, oltre che dalla normativa vigente in

materia, dalle norme contenute nella presente legge; si applicano, altresì, le

disposizioni relative ai dipendenti civili dello Stato, in quanto compatibili.

Restano salve le norme regionali concernenti particolari categorie di personale

dell'Amministrazione regionale.

 

Art. 2

Contrattazione collettiva. (3).

 Art. 3

Criteri organizzativi. (4).

 

TITOLO II

Ruoli e qualifiche.

Art. 4

Qualifiche. (giurisprudenza)

Il personale del ruolo amministrativo regionale è distinto nelle seguenti

qualifiche:

- direttore regionale;

- dirigente superiore;

- dirigente;

- assistente; assistente contabile; stenografo;

- stenodattilografo; operatore archivista; dattilografo;

- agente tecnico;

- commesso;

- operaio.

Il personale dei ruoli tecnici e speciale dell'Amministrazione regionale è distinto

nelle qualifiche dei ruoli di cui alle tabelle B, C, D, E, F, G, H, I, L, M ed N della

presente legge.

 

Art. 5 (5)

Fasce funzionali. (giurisprudenza)

Il personale dei ruoli dell'Amministrazione regionale di cui alla presente legge,

con qualifica inferiore a dirigente superiore o equiparato, è collocato nelle

seguenti fasce funzionali:

Prima fascia

- addetto alla pulizia; operaio comune;

Seconda fascia

- commesso;

- operaio qualificato;

Terza fascia

- agente tecnico;

- agente tecnico forestale;

- operaio specializzato;

- commesso con dieci anni di servizio effettivo nella qualifica;

Quarta fascia

- agente tecnico con 10 anni di effettivo servizio nella qualifica;

- agente tecnico forestale con 10 anni di effettivo servizio nella qualifica;

- centralinista e telegrafista;

- dattilografo;

- agente tecnico fotografo;

- agente tecnico tipografo;

- fotocineoperatore;

- guardia forestale;

- operatore archivista;

- operatore tecnico dei beni culturali ed ambientali;

- stenodattilografo;

- agente tecnico specialista di laboratorio;

Quinta fascia

- documentalista fotografo;

- guardia scelta forestale;

- operatore archivista con 10 anni di effettivo servizio nella qualifica;

- operatore tecnico dei beni culturali ed ambientali con 10 anni di effettivo

servizio nella qualifica;

- sommozzatore fotografo;

- stenodattilografo con 10 anni di effettivo servizio nella qualifica;

- dattilografo con 10 anni di effettivo servizio nella qualifica;

Sesta fascia

- assistente amministrativo;

- assistente tecnico;

- assistente tecnico dei beni culturali ed ambientali;

- disegnatore;

- sottufficiale;

- sommozzatore fotografo con 10 anni di effettivo servizio nella qualifica;

- stenografo;

Settima fascia

- assistente amministrativo, tecnico ed equiparato con 5 anni di effettivo servizio

nella qualifica dopo il tirocinio (6);

- dirigente amministrativo ed equiparato in tirocinio;

Ottava fascia

- dirigente amministrativo ed equiparato dopo il tirocinio;

- dirigente tecnico.

 

Art. 6

Organici.

Il numero dei posti per ciascuna delle qualifiche dei ruoli di cui all'art. 4 è

stabilito, per il ruolo amministrativo regionale, nella tabella A e, per i ruoli tecnici

e per il ruolo speciale, nelle tabelle B, C, D, E, F, G, H, I, L, M ed N annesse

alla presente legge nonché nelle tabelle annesse alla legge regionale 9 maggio

1984, n. 26 e alla legge regionale 26 luglio 1985, n. 26.

La ripartizione numerica del ruolo amministrativo regionale tra la Presidenza

della Regione e gli Assessorati regionali, nonché tra le amministrazioni centrali e

periferiche di questi, è determinata - ogni biennio - con decreto del Presidente

della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, la Commissione

regionale consultiva per il personale.

Nell'ambito della determinazione di cui al comma precedente, si provvede anche

alla fissazione dei contingenti di personale del ruolo amministrativo regionale da

destinare agli uffici delle sezioni per la Regione siciliana della Corte dei conti,

delle Avvocature distrettuali dello Stato e del Ministero delle finanze, siti in

Sicilia, per compiti di interesse regionale.

 

Art. 7

Assegnazioni.

Il personale del ruolo amministrativo regionale è assegnato alla Presidenza della

Regione e agli Assessorati regionali con decreto del Presidente della Regione,

previa deliberazione della Giunta regionale, il Consiglio di direzione

dell'amministrazione presso cui presta servizio, secondo la ripartizione numerica

effettuata in attuazione dell'articolo precedente.

 

Art. 8

Preposizione e assegnazione dei dirigenti superiori. (giurisprudenza)

I dirigenti superiori ed equiparati sono assegnati ai settori o uffici corrispondenti

con provvedimento del capo dell'amministrazione sentito il consiglio di direzione.

 

Art. 9

Attribuzioni del dirigente superiore.

Il dirigente superiore esercita funzioni di consigliere del capo

dell'amministrazione, con compiti di studio e di ricerca, di ispezione, nonché di

sostituzione del direttore regionale; è preposto a settori o uffici corrispondenti, ivi

compresi gli uffici periferici; svolge altresì ogni altra funzione prevista da leggi o

da regolamenti.

In particolare il dirigente superiore, nell'ambito della competenza dell'ufficio

cui è preposto: sovrintende all'attività del medesimo coordinando, vigilando e

controllando, al fine di assicurare la legalità l'imparzialità, l'efficienza,

l'economicità, e la rispondenza al pubblico interesse, l'attività dei dirigenti delle

unità operative in cui si articola il settore; vigila sul corretto adempimento degli

obblighi di servizio da parte del personale addetto alle unità operative del settore e

provvede su tutte le questioni attinenti alle strutture e al funzionamento dei servizi

dipendenti; assicura, anche mediante conferenza con i dirigenti e gli assistenti

addetti, l'unità di indirizzo delle unità operative dipendenti, per la realizzazione di

programmi amministrativi, programmando e coordinando l'attività anche al fine

della più razionale utilizzazione delle risorse; partecipa ad organi collegiali; può

rappresentare l'Amministrazione presso gli enti sottoposti alla vigilanza della

medesima.

 

Art. 10

Attribuzioni dell'assistente contabile.

L'assistente contabile svolge le attribuzioni dello assistente con particolare

riferimento agli affari finanziari e contabili.

 

Art. 11

Attribuzioni dello stenografo.

Lo stenografo disimpegna mansioni di stenografia a mano o a macchina,

trascrivendo i relativi testi e redigendo verbali e sintesi dei lavori.

 

Art. 12

Accesso alla qualifica di dirigente superiore. (giurisprudenza)

Alla qualifica di dirigente superiore si accede mediante concorso al quale sono

ammessi i dirigenti muniti di diploma di laurea richiesto per l'accesso alla relativa

qualifica, che abbiano compiuto, entro il 31 dicembre dell'anno precedente

l'indizione del concorso, dieci anni di effettivo servizio nella qualifica.

Il concorso consiste nella valutazione dei titoli di servizio e professionali e

nell'accertamento della professionalità conseguita anche in relazione alla

frequenza di un corso semestrale di formazione dirigenziale.

I posti disponibili sono conferiti in relazione alla graduatoria di merito, che ha

validità per un biennio decorrente dalla relativa pubblicazione. A parità di merito è

preferito il più anziano per servizio e, in caso di uguale anzianità di servizio, il più

anziano di età.

Il 30 per cento dei posti disponibili nella qualifica di dirigente superiore può

essere ricoperto mediante concorso per esami cui possano partecipare i cittadini

italiani di età non superiore a 45 anni muniti del diploma di laurea richiesto per

l'accesso alla qualifica di dirigente che abbiano svolto, per almeno cinque anni

funzioni dirigenziali presso l'Amministrazione statale o enti pubblici, di

competenza territoriale non inferiore a quella regionale, o presso aziende

pubbliche o private con non meno di mille dipendenti, in possesso di titoli

specifici, comprovanti particolari esperienze dirigenziali.

La commissione esaminatrice dei concorsi è istituita presso la Presidenza della

Regione ed è composta da un magistrato amministrativo con qualifica di

presidente di sezione del Consiglio di Stato o corrispondente, che la presiede, da

un docente universitario, dal segretario generale o dal direttore regionale od

equiparato del ruolo tecnico al quale appartiene il posto da attribuire e da due

funzionari dell'Amministrazione regionale con qualifica non inferiore a dirigente

superiore. Svolge le funzioni di segretario un dirigente.

 

Art. 13

Accesso alla qualifica di assistente contabile.

Alla qualifica di assistente contabile si accede mediante pubblico concorso per

esami, al quale sono ammessi i cittadini italiani in possesso del diploma di

ragioniere.

 

Art. 14

Accesso alla qualifica di stenografo.

Alla qualifica di stenografo si accede mediante pubblico concorso per esami al

quale sono ammessi i cittadini italiani in possesso del diploma di istruzione media

di secondo grado.

Per accedere alle prove d'esame gli aspiranti devono superare una prova

preliminare di stenoscrizione consistente nella trascrizione, sotto dettatura, di un

brano alla velocità di 90 parole al minuto.

 

Art. 15

Destinazione del personale tecnico.

[L'utilizzazione del personale dei ruoli tecnici presso uffici o servizi diversi da

quelli per i quali sono stati istituiti i ruoli tecnici è disposta mediante comando che

non può superare il limite massimo di due anni.

Al termine di tale periodo, se l'interessato vi consenta e vi sia la disponibilità

nell'organico, può essere disposto il trasferimento nel ruolo amministrativo

regionale, ove non vi siano assegnazioni di posti tecnici in periferia.] (7)

 

Art. 16

Disposizioni generali per l'accesso alle qualifiche di dirigente tecnico.

Per l'accesso alla qualifica di dirigente superiore ed equiparato nei ruoli tecnici si

applicano, in quanto compatibili, le disposizioni vigenti per l'accesso alla qualifica

di dirigente superiore nel ruolo amministrativo regionale.

 

Art. 17

Ruoli tecnici.

Nell'ambito dei ruoli tecnici dell'Amministrazione regionale sono istituite le

qualifiche di dirigente superiore tecnico o equiparato nel numero indicato nelle

tabelle B, C, D, E, F, G, I, M ed N.

Gli stessi esercitano, in relazione ai servizi di competenza delle rispettive

amministrazioni, i compiti del dirigente superiore.

Alla qualifica di dirigente superiore tecnico o equiparato possono accedere i

dirigenti dei rispettivi ruoli tecnici con 10 anni di effettivo servizio nella qualifica.

 

Art. 18

Ruolo dei servizi speciali. Qualifiche.

Il ruolo dei servizi speciali comprende le seguenti qualifiche:

- ingegnere meccanico, ingegnere elettromeccanico, ingegnere elettronico,

architetto, equiparati a dirigente tecnico;

- interprete, assistente sociale, equiparati ad assistente.

Il personale del ruolo dei servizi speciali è alle dipendenze del Presidente della

Regione ed esercita le proprie attribuzioni presso i rami dell'Amministrazione

regionale, secondo le relative esigenze, con disposizioni del Presidente della

Regione.

 

Art. 19

Attribuzioni delle qualifiche del ruolo dei servizi speciali.

L'ingegnere meccanico, l'ingegnere elettromeccanico, l'ingegnere elettronico e

l'architetto svolgono attività di consulenza e di assistenza tecnica per le attività

dell'Amministrazione regionale rientranti nelle rispettive competenze professionali.

L'interprete svolge attività di interprete e di traduzione nelle e dalle lingue per le

quali è stata operata l'assunzione.

L'assistente svolge attività di consulenza, studio e trattazione di problemi di

rilevanza sociale.

 

Art. 20

Accesso alle qualifiche del ruolo dei servizi speciali.

Alle qualifiche di dirigente tecnico ingegnere ed architetto del ruolo dei servizi

speciali si accede mediante pubblico concorso per esami, al quale sono ammessi,

rispettivamente, i cittadini italiani in possesso di diploma di laurea in ingegneria o

in architettura, abilitati all'esercizio professionale.

Alla qualifica di interprete si accede mediante pubblico concorso per esami, al

quale sono ammessi i cittadini italiani in possesso della laurea in lingue e

letterature straniere o di diploma di istruzione secondaria di secondo grado e di

diploma di interprete conseguito presso scuole di interpreti italiane o straniere.

Qualora il diploma di interprete abbia valore di diploma di istruzione secondaria

di secondo grado si prescinde dal possesso di tale diploma.

Alla qualifica di assistente sociale si accede mediante pubblico concorso per

esami, al quale sono ammessi i cittadini italiani in possesso di diploma di

istruzione secondaria di secondo grado e di diploma di assistente sociale rilasciato

da istituto legalmente riconosciuto.

 

Art. 21

Concorsi. (giurisprudenza)

L'ammissione al pubblico impiego nella Regione siciliana avviene a mezzo di

concorso pubblico per esami, o per titoli ed esami, salvo quanto previsto da

speciali disposizioni di legge.

I candidati presentano la domanda con l'indicazione dei titoli e dei requisiti

richiesti, compresa l'eventuale idoneità fisica, e sono ammessi alle prove con

riserva di accertamento degli stessi e del rispetto dei termini di presentazione della

domanda previsti dal relativo bando di concorso, al momento dell'approvazione

della graduatoria.

Nei pubblici concorsi ai quali abbiano chiesto di partecipare oltre duecento

concorrenti viene espletata una prova preliminare a mezzo di quiz bilanciati tesi

ad accertare la professionalità del concorrente, predisposti con l'eventuale

assistenza di istituti specializzati o di esperti, in modo da ammettere alle prove di

esame un numero di candidati non superiore a cinque volte il numero dei posti

messi a concorso (8).

La commissione esaminatrice vigilerà anche nella fase preliminare relativa ai

quiz bilanciati assumendo quindi i poteri di commissione di vigilanza (9).

Per i concorsi riferiti ai primi tre livelli funzionali o qualifiche corrispondenti o

equiparate, le prove di esame consistono in quiz selettivi, per qualifiche che non

richiedono specifiche professionalità, e in prove pratiche e quiz selettivi, per

qualifiche che richiedono specifiche professionalità.

Al momento della presentazione alle prove d'esame ciascun candidato produce

idoneo documento di identità corredato di dichiarazione sostitutiva dell'atto

notorio attestante che lo stesso ha presentato la domanda nei termini previsti dal

relativo bando.

Le vigenti disposizioni di legge relative ai rapporti tra i componenti delle

commissioni giudicatrici ed i candidati troveranno applicazione limitatamente alla

fase successiva all'espletamento delle prove a mezzo quiz selettivi o preliminari

(10).

Le procedure concorsuali previste dal presente articolo si applicano anche ai

concorsi già banditi nello ambito dell'Amministrazione regionale e degli Enti

sottoposti a controllo o vigilanza della Regione, nel caso in cui non siano state

iniziate prove di esami.

I regolamenti degli Enti tenuti all'applicazione delle presenti norme concorsuali si

intendono automaticamente modificati in conformità alla presente disposizione.

 

Art. 22 (11)

Commissioni esaminatrici.

I concorsi per l'ammissione al pubblico impiego dei ruoli amministrativi e tecnici

dell'Amministrazione regionale sono banditi dal Presidente della Regione.

I componenti delle commissioni esaminatrici da scegliere tra i dipendenti

dell'Amministrazione regionale sono nominati dal Presidente della Regione,

tenendo conto del principio della rotazione, sentito il Consiglio di direzione della

Presidenza della Regione nel caso che il concorso si riferisca a qualifiche del

ruolo amministrativo ed il Consiglio di direzione del ramo di Amministrazione

interessato nel caso di concorso riferito a qualifiche dei ruoli tecnici.

I membri esterni all'Amministrazione regionale sono nominati direttamente dal

Presidente della Regione.

Il Presidente della Regione comunica alla prima Commissione legislativa

dell'Assemblea regionale siciliana, a tal uopo convocata dal suo Presidente entro

quindici giorni dalla richiesta del Governo, i criteri da adottare per la

composizione delle commissioni esaminatrici.

 

Art. 23

Validità delle graduatorie. (giurisprudenza)

Le graduatorie dei concorsi pubblici per l'accesso all'impiego

nell'Amministrazione regionale sono valide per la copertura dei posti che si

rendano comunque disponibili entro due anni dalla relativa pubblicazione.

 

Art. 24

Esclusione dal tirocinio.

Il personale transitato o che transiterà alla qualifica superiore in applicazione

delle leggi regionali, che alla data del passaggio possiede i titoli di studio e di

abilitazione professionale specificamente richiesti e almeno sette anni di effettiva

anzianità di servizio nella qualifica di provenienza, consegue l'esercizio delle

funzioni nella nuova qualifica acquisita prescindendo dal tirocinio.

 

TITOLO III

Stato giuridico ed economico.

Art. 25

Commissione regionale consultiva per il personale. (giurisprudenza)

Presso la Presidenza della Regione è istituita la Commissione regionale

consultiva per il personale.

La Commissione di organizzazione degli uffici, formazione professionale e

utilizzazione e mobilità del personale.

La Commissione è presieduta dal Presidente della Regione o dall'Assessore

destinato alla Presidenza ed è composta dal segretario generale, dal direttore

regionale del personale e dei servizi generali, dal direttore regionale preposto al

ramo d'amministrazione la cui materia costituisce oggetto di trattazione, da

quattro membri scelti dal Presidente della Regione tra i funzionari regionali con

qualifica non inferiore a dirigente od equiparato, da due esperti in materia di

personale scelti dal Presidente della Regione anche tra estranei

all'Amministrazione e da sei membri designati dalle confederazioni sindacali

maggiormente rappresentative, scelti tra i dipendenti regionali.

Un funzionario regionale, con qualifica non inferiore ad assistente o equiparato,

svolge le funzioni di segretario.

La Commissione è nominata con decreto del Presidente della Regione e dura in

carica tre anni.

I componenti che non ne facciano parte in relazione alla qualifica posseduta

possono essere riconfermati per una sola volta.

Ai componenti della Commissione spetta un compenso determinato con decreto

del Presidente della Regione sentita la Giunta regionale.

 

Art. 26

Inidoneità all'espletamento delle attribuzioni per infermità.

Il dipendente che, nel corso del servizio, risulti non più idoneo per infermità

all'espletamento delle attribuzioni inerenti alla qualifica posseduta, ove non sia

possibile utilizzarlo, su domanda, in funzioni o mansioni diverse da quelle proprie

della stessa qualifica, appartenenti alla stessa fascia funzionale, o in compiti

attinenti alle qualifiche inferiori, è dispensato dal servizio, conseguendo il diritto a

pensione secondo le disposizioni vigenti.

Al dipendente collocato in qualifica inferiore ai sensi del comma precedente sono

attribuiti nel corrispondente livello la classe e gli aumenti periodici secondo il

maturato economico e il maturato in itinere di cui all'art. 29 della legge regionale

29 dicembre 1980, n. 145, conseguendo le ulteriori posizioni secondo lo sviluppo

del proprio livello.

 

Art. 27

Promessa solenne e giuramento.

L'impiegato, all'atto dell'assunzione in prova, prima di iniziare il servizio, deve

prestare davanti al direttore regionale o a un suo delegato, in presenza di due

testimoni, solenne promessa secondo la formula seguente.

"Prometto di essere fedele alla Repubblica ed al suo Presidente ed alla Regione

siciliana, di osservare lealmente le leggi dello Stato e della Regione, di adempiere

a tutti i doveri del mio ufficio nell'interesse della Amministrazione per il pubblico

bene".

L'impiegato che consegua comunque la nomina in ruolo, prima di assumere

servizio, deve prestare giuramento davanti al direttore regionale o ad un suo

delegato, in presenza di due testimoni, secondo la formula seguente: "Giuro di

essere fedele alla Repubblica ed al suo Presidente ed alla Regione siciliana, di

osservare lealmente le leggi dello Stato e della Regione, di adempiere a tutti i

doveri del mio ufficio nell'interesse dell'Amministrazione per il pubblico bene".

Della prestazione della promessa solenne e del giuramento è redatto processo

verbale, il cui originale è conservato nel fascicolo personale dell'impiegato, al

quale ne è consegnata copia.

La promessa solenne ed il giuramento non si ripetono nel caso di passaggio ad

altro impiego presso l'Amministrazione regionale.

L'impiegato che rifiuti di prestare la promessa solenne o il giuramento decade

dall'impiego.

 

Art. 28

Orario di servizio.

Per i dipendenti appartenenti ai ruoli previsti dalla presente legge l'orario di

servizio è fissato in 36 ore settimanali. La distribuzione e l'articolazione dell'orario

di servizio sono determinate, con l'osservanza delle disposizioni dell'art. 35 del

testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio

1957, n. 38 considerandosi giornata festiva altresì la ricorrenza del santo patrono,

con decreto del Presidente della Regione, previa delibera della Giunta regionale,

la Commissione regionale consultiva per il personale.

 

Art. 29

Rapporto di lavoro ad orario ridotto. (12).

 

Art. 30

Limiti mensili alle prestazioni di lavoro straordinario. (giurisprudenza)

Fermo restando quanto previsto dall'art. 2 della legge regionale 13 dicembre

1983, n. 115, possono altresì essere autorizzate ulteriori prestazioni di lavoro

straordinario corrispondenti ad un quarto del limite massimo previsto dal primo

comma del citato art. 2 ragguagliate ad un terzo del personale in servizio presso

ciascuna direzione, ufficio equiparato o altro ufficio individuato con decreto del

Presidente della Regione.

Le prestazioni di lavoro straordinario di cui al comma precedente, insieme con le

prestazioni di lavoro straordinario, autorizzate e non effettivamente utilizzate in

ciascun bimestre, possono essere utilizzate per esigenze eccezionali ed

indilazionabili con decreto del Presidente della Regione, su proposta dello

Assessore competente, sentito il consiglio di direzione.

Le utilizzazioni suddette devono avere riguardo a periodi non consecutivi e non

superiori al bimestre e non possono comunque superare il semestre per ciascun

anno, ne', per ciascun dipendente autorizzato, un terzo dei normali limiti mensili

di lavoro straordinario e comunque le 40 ore.

Il limite massimo previsto dalla legge regionale 13 dicembre 1983, n. 115, art. 2,

secondo comma, lett. b, trova applicazione nei confronti delle unità di personale

addetto al telegrafo, telescriventi e telex ed al centralino telefonico di Palazzo

d'Orleans, nei confronti di tre unità di personale, rispettivamente, uno con

qualifica di assistente e due con qualifica di operatore archivista addetto al

controllo dei servizi di sicurezza, nonché nei confronti di due unità dell'autoparco

regionale addetto al controllo dell'accesso ed al coordinamento dei servizi uscierili

di Palazzo d'Orleans.

Il limite massimo di prestazione di lavoro straordinario previsto dall'art. 2,

comma quarto, della legge regionale 13 dicembre 1983, n. 115, trova

applicazione nei confronti di un massimo di due unità di personale dell'ufficio

della Presidenza della Regione addetto ai rapporti con gli organi legislativi,

limitatamente ai periodi di lavoro dell'Assemblea regionale siciliana.

I dirigenti superiori possono essere autorizzati ad effettuare prestazioni di lavoro

straordinario nella misura prevista dall'art. 2, lett. a, punto 1, della legge regionale

13 dicembre 1983, n. 115.

 

Art. 31

Personale addetto alla custodia.

Il personale addetto alla custodia degli immobili sedi di uffici

dell'Amministrazione regionale, che usufruisce di alloggio di servizio, è tenuto alla

custodia continuativa dell'immobile allo stesso affidato, tranne che per i periodi di

congedo o di aspettativa o di altre assenze giustificate.

Le funzioni di cui al comma precedente possono essere espletate dai commissi,

che sono anche adibiti all'apertura e chiusura di immobili sedi di uffici della

Amministrazione regionale e delle relative pertinenze sorvegliando l'accesso agli

stessi.

 

Art. 32

Commissione di disciplina. (giurisprudenza)

La commissione di disciplina è unica, ha sede presso la Presidenza della Regione

ed esercita tutte le funzioni che le leggi vigenti sugli impiegati civili dello Stato

attribuiscono alle commissioni di disciplina dei singoli Ministeri.

La commissione è costituita da tre funzionari di ruolo, di cui uno con qualifica

non inferiore a direttore regionale o equiparato, che la presiede, e due con la

qualifica non inferiore a dirigente, nominati annualmente con decreto del

Presidente della Regione.

Se nessuno dei componenti la commissione appartiene all'Amministrazione da

cui dipende l'impiegato sottoposto al procedimento disciplinare, il componente

meno anziano è sostituito da un funzionario, appartenente alla detta

amministrazione, con qualifica non inferiore a dirigente.

All'uopo, con decreto del Presidente della Regione, su proposta degli Assessori

competenti, è nominato annualmente un funzionario con qualifica non inferiore a

dirigente per ogni amministrazione regionale.

Un funzionario con qualifica non inferiore ad assistente o equiparato esercita le

funzioni di segretario.

Per i direttori regionali ed equiparati, le attribuzioni della commissione di

disciplina sono esercitate dalla Giunta regionale. È abrogato l'art. 31 della legge

regionale 21 agosto 1984, n. 52.

 

Art. 33

Diritto allo studio.

Ciascun dipendente può fruire di 150 ore annue di permesso retribuito per la

partecipazione a corsi di formazione e di aggiornamento organizzati

dall'Amministrazione regionale.

Possono essere altresì concessi a non più del 3 per cento dei dipendenti, entro il

limite annuo individuale di cui al precedente comma, permessi retribuiti per la

frequenza, finalizzata al conseguimento di titoli di studio, di corsi universitari, in

istituti statali o in istituti riconosciuti.

Restano salvi eventuali limiti superiori per corsi previsti da apposite norme

legislative e regolamentari.

 

Art. 34

Trattamento economico. (giurisprudenza)

Il personale dell'Amministrazione regionale ha diritto al trattamento economico

fondamentale, per stipendio ed indennità di contingenza, previsto dalla tabella "O"

annessa alla presente legge nonché, ricorrendo le condizioni, ai trattamenti

complementari di cui ai successivi articoli.

 

Art. 35 (13)

Indennità di produttività.

Al personale di cui alla presente legge compete l'indennità mensile prevista dalla

lettera C della tabella "O" in relazione all'adozione, da parte del Governo

regionale, di misure atte a consentire il controllo della produttività dei servizi.

In attesa dell'adozione delle misure di cui al precedente comma, l'indennità è

erogata con decorrenza dal 1 gennaio 1984, secondo le modalità previste dalla

lettera C della tabella "O".

Al personale collocato in quiescenza successivamente alla data di cui al

precedente comma, l'indennità è erogata limitatamente al periodo di effettivo

servizio.

 

Art. 36 (14)

Trattamento di missione.

L'indennità di trasferta dovuta ai dipendenti della Amministrazione regionale

comandati in missione fuori dalla ordinaria sede di servizio è stabilita, per ogni 24

ore di assenza dalla sede, ivi compreso il tempo occorrente per il viaggio, nelle

seguenti misure:

- segretario generale, direttore regionale ed equiparato, lire 50.000.

- dirigente superiore ed equiparato, dirigente ed equiparato, assistente ed

equiparato, lire 40.000.

- stenodattilografo, operatore - archivista, dattilografo, sottufficiale del Corpo

regionale delle foreste, commesso, agente tecnico, operaio, guardia ed equiparati,

lire 30.000.

La misura dell'indennità di trasferta è aumentata del cento per cento quando la

missione è compiuta all'estero.

Per le ore residuali eccedenti le 24 ore, nonché per le missioni di durata inferiore

alle 24 ore e superiore alle 4 ore, l'indennità di trasferta spetta, per ogni ora, in

ragione di un ventiquattresimo della diaria intera, maggiorata del 60 per cento e,

comunque, per un importo complessivo non superiore alla diaria di cui al primo

comma.

Le misure dell'indennità di trasferta sono rideterminate annualmente con decreto

del Presidente della Regione, in relazione all'incremento dell'indennità di

contingenza accertato al 1 novembre dell'anno decorso rispetto al corrispondente

periodo dell'anno precedente.

L'eventuale aumento non può comunque eccedere il 10 per cento delle misure

già in vigore.

Sulle misure risultanti dagli adeguamenti va operato l'arrotondamento per

eccesso alle lire 100.

Con il provvedimento con cui è disposto l'invio in missione il dipendente può

essere dispensato dal produrre la dichiarazione di cui al primo comma dello art. 8

della legge 18 dicembre 1973, n. 836.

 

Art. 37

Rimborso di spese d'albergo e di viaggio.

Il dipendente inviato in missione può chiedere, dietro presentazione di regolare

fattura, il rimborso della spesa d'albergo di prima categoria per i dipendenti con

qualifica non inferiore ad assistente (15) ed equiparato e di seconda categoria per

il rimanente personale. In tal caso le misure dell'indennità di trasferta sono ridotte

di un terzo.

Per le missioni all'estero, le spese d'albergo ivi sostenute vanno rimborsate sulla

base delle corrispondenze previste dall'annuario internazionale degli alberghi.

Salvo il rimborso delle spese di viaggio previsto dalle corrispondenti norme

statali, ai dipendenti in missione spetta il rimborso della eventuale spesa sostenuta

per l'uso di un posto letto.

 

Art. 38

Missioni con mezzo proprio.

Quando particolari esigenze di servizio lo impongano e qualora risulti

economicamente più conveniente, può essere autorizzato, con provvedimento

motivato, l'uso di un proprio automezzo di trasporto anche oltre i limiti della

circoscrizione provinciale.

I funzionari componenti di uffici ispettivi, per le ispezioni connesse ai propri

compiti, ed il personale assegnato all'Assessorato regionale degli enti locali, per gli

adempimenti connessi ad esigenze elettorali, possono servirsi di automezzo

proprio nell'ambito del territorio della Regione.

Al personale che riveste la qualifica di agente tecnico con le mansioni di capo

vivaista e capo operaio è attribuita, nel caso in cui non disponga di mezzo di

trasporto fornito dalla pubblica amministrazione, una indennità mensile, erogata

dietro certificazione del direttore dei lavori, nella misura appresso specificata.

a) per percorrenze giornaliere da 8 a 10 Km , lire 50.000.

b) per percorrenze giornaliere fino a 20 Km , lire 70.000.

c) per percorrenze giornaliere fino a 30 Km , lire 85.000.

d) per percorrenze giornaliere fino a 50 Km , lire 100.000.

e) per percorrenze giornaliere superiori a 50 Km , lire 100.000 per i primi 50

Km. e lire 250 per ogni chilometro in più.

L'indennità di cui sopra sarà corrisposta al personale che abbia effettuato almeno

15 giorni lavorativi al mese.

L'indennità di cui ai precedenti commi è incrementata, con decreto del

Presidente della Regione, dello 80 per cento della misura percentuale di aumento

del prezzo della benzina super, a decorrere dal mese successivo alla data

dell'aumento stesso.

 

Art. 39

Indennità al personale addetto ai centri elettronici e meccanografici.

Al personale dell'Amministrazione regionale addetto ai centri elettronici,

meccanografici o a sistemi informativi elettronici, con compiti continuativi inerenti

alle procedure di progettazione, realizzazione, registrazione o controllo di

sistemi è corrisposta una indennità lorda, per ogni giornata di effettiva presenza e

per le ore di effettivo servizio, nella misura di:

- lire 5.000, ai componenti il centro che svolgono funzioni direttive, di analista

o di programmatore, nonché ai capi servizio meccanografici.

- lire 4.000, agli operatori addetti ai servizi stessi.

È abrogato l'art. 2 della legge regionale 3 gennaio 1985, n. 2.

 

Art. 40

Indennità ai conducenti di autoveicoli ed ai centralinisti non vedenti.

Al personale addetto esclusivamente o continuativamente alla conduzione degli

autoveicoli dell'Amministrazione regionale ed ai centralinisti telefonici non

vedenti, di cui alla legge regionale 7 maggio 1976, n. 60, è attribuita, in aggiunta

alle competenze spettanti per legge, una indennità di lire 80.000 mensili lorde,

limitatamente ai periodi di effettivo svolgimento delle suindicate mansioni.

 

Art. 41

Indennità maneggio valori di cassa.

L'indennità per maneggio di valori di cassa, di cui all'art. 4 del decreto del

Presidente della Repubblica 5 maggio 1975, n. 146, è corrisposta in misura fissa

nell'importo mensile di lire 50.000.

L'indennità di cui al precedente comma per i consegnatari cassieri è corrisposta

nella misura fissa mensile di lire 100.000.

 

Art. 42 (16)

Indennità al personale del Corpo regionale delle foreste.

(giurisprudenza)

Al personale del ruolo del Corpo regionale delle foreste che espleta le funzioni di

polizia compete, in sostituzione della soppressa indennità per servizio di istituto di

cui alla legge 23 dicembre 1970, n. 1054, l'indennità prevista dall'art. 2 della legge

20 marzo 1984, n. 34 e dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 27

marzo 1984, n. 69 e successive modifiche ed integrazioni, con le modalità e

decorrenza previste dalle predette norme, sulla base delle corrispondenti

qualifiche del Corpo forestale dello Stato, in relazione all'anzianità posseduta nella

qualifica rivestita.

(17).

 

Art. 43

Congedo ordinario.

Il dipendente ha diritto di fruire del congedo ordinario in uno o più periodi

nell'anno; in ogni caso uno dei periodi non può essere inferiore a diciotto giorni

consecutivi. Il congedo ordinario deve essere fruito nell'ambito di ciascun anno

solare; può essere interrotto o rinviato all'anno successivo per eccezionali

motivate esigenze di servizio, nel qual caso l'impiegato ha diritto a fruire del

congedo non utilizzato entro il primo semestre dell'anno successivo.

L'utilizzazione del congedo ordinario è altresì interrotta nei casi di ricovero in

presidi sanitari, di gravi malattie e di infortuni, comunicati ed adeguatamente

documentati.

 

Art. 44

Congedo straordinario.

Al dipendente, oltre il congedo ordinario, possono essere concessi per gravi

motivi periodi di congedo straordinario.

Il congedo straordinario compete di diritto quando l'impiegato debba contrarre

matrimonio o sostenere esami o concorsi o, qualora trattasi di mutilati ed invalidi

di guerra o per servizio, debba attendere alle cure richieste dallo stato di invalidità

.

Il congedo straordinario non può superare, complessivamente, nel corso

dell'anno la durata di quarantacinque giorni, nell'ambito dei quali potranno essere

concessi periodi continuativi:

a) sino a 45 giorni per malattia;

b) sino a 15 giorni per matrimonio o per la partecipazione ad esami o

concorsi;

c) sino a tre giorni per nascita di figli, o per decesso del coniuge, parenti entro

il secondo grado od affini di primo grado o per altre documentate gravi esigenze

familiari o personali.

Durante il periodo di congedo ordinario e straordinario spettano al pubblico

dipendente tutti gli assegni escluse le indennità per servizi e funzioni di carattere

speciale, per prestazioni di lavoro straordinario e per produttività.

I periodi di congedo straordinario sono utili a tutti gli altri effetti.

Non sono computati al fine del raggiungimento del limite di quarantacinque

giorni i tre giorni di permesso mensili di cui all'articolo 33, comma 3, della legge 5

febbraio 1992, n. 104.

Il periodo di congedo straordinario può essere prolungato altresì di ulteriori 45

giorni, per patologie organiche non invalidanti che richiedano costanti terapie e

previo parere della Commissione medico ospedaliera.

Le disposizioni di cui alla lettera a) del terzo comma non si applicano ai casi

legati ad infortunio sul lavoro, di degenza ospedaliera prolungata e in ogni caso a

seguito di operazione e/o interventi che richiedano un periodo di convalescenza

superiore a trenta giorni. Per tali fattispecie il periodo di congedo straordinario è

elevato a mesi sei. È altresì esteso a mesi sei il periodo di congedo straordinario

relativamente all'astensione di cui all'articolo 7 della legge 30 dicembre 1971, n.

1204 nel caso di nuclei familiari composti da un solo genitore (18).

 

Art. 45

Aspettativa o dispensa dal servizio per infermità. (giurisprudenza)

Qualora la malattia si prolunghi oltre il termine concesso come congedo

straordinario il dipendente è collocato, anche d'ufficio, in aspettativa per infermità.

L'aspettativa per infermità non può protrarsi per più di diciotto mesi.

Ad ogni effetto il periodo di aspettativa per infermità è considerato come

trascorso in servizio.

Per motivi di particolare gravità, al dipendente in aspettativa per infermità che

abbia raggiunto i limiti di cui ai commi precedenti o ne faccia richiesta motivata

può essere concesso un ulteriore periodo di aspettativa non superiore a sei mesi,

durante il quale il dipendente ha diritto alla sola conservazione del posto.

Due periodi di aspettativa per infermità si sommano agli effetti della

determinazione del limite di durata previsto dal secondo comma quando tra essi

interceda un periodo di servizio inferiore a tre mesi.

La durata complessiva dell'aspettativa per infermità non può superare, in ogni

caso, tre anni in un quinquennio.

Scaduto il periodo massimo dell'aspettativa per infermità, il dipendente che

risulti non idoneo per infermità a riprendere servizio è dispensato qualora non sia

possibile utilizzarlo a termini dell'art. 26.

 

Art. 46

Diritti sindacali.

Gli articoli dal 45 al 50 compreso della legge 18 marzo 1968, n. 249 e

successive modifiche si applicano al personale dell'Amministrazione regionale con

le seguenti specificazioni.

Il numero globale dei dipendenti dell'Amministrazione della Regione da collocare

in aspettativa ai sensi del predetto art. 45 è determinato in rapporto ad una unità

per ogni 650 dipendenti in attività di servizio.

I dipendenti dell'Amministrazione regionale componenti di organi collegiali

statutari delle organizzazioni sindacali del personale dell'Amministrazione

regionale possono essere autorizzati ad assentarsi ai sensi e con le modalità di cui

all'art. 40 della legge regionale 29 dicembre 1980, n. 145, entro il contingente

massimo annuo di giornate complessivamente spettante a ciascuna organizzazione

sindacale in base alla detta norma ed ai precedenti commi, da utilizzare

nominativamente nell'ambito di elenchi semestrali previamente comunicati, con

almeno 15 giorni di anticipo dagli organi responsabili di ciascuna organizzazione

secondo segnalazioni degli stessi.

Possono, altresì, essere autorizzati ad assentarsi, ai sensi del precedente comma,

in ciascuna provincia e per ciascuna organizzazione sindacale, tre dipendenti per

ciascun ramo dell'Amministrazione regionale che abbia uffici periferici, per

periodi non superiori a tre giorni al mese (19).

Il numero dei distacchi e delle assenze previsto dai precedenti commi non è

superabile.

L'uso gratuito di un locale da adibire ad ufficio sindacale, ai sensi del secondo

comma dell'art. 49 della legge 18 marzo 1968, n. 249 e successive modifiche, è

concesso per tre amministrazioni centrali della Regione, tenendo conto comunque

delle effettiva disponibilità dei locali.

Per quanto non previsto nel presente articolo si applica la normativa nazionale.

 

Art. 47

Trattenute per scioperi brevi.

Per gli scioperi di durata inferiore alla giornata lavorativa le relative trattenute

sono commisurate alla effettiva durata dell'astensione dal lavoro e sono pari alla

quota oraria della retribuzione spettante.

 

Art. 48

Uffici posti alle dipendenze del Presidente della Regione.

La Segreteria della Giunta regionale, l'Ufficio di rappresentanza e del

cerimoniale, con competenze in materia di rappresentanza e cerimoniale già

previste per il gabinetto del Presidente della Regione dall'art. 7 della legge

regionale 29 dicembre 1962, n. 28, la Segreteria del Comitato regionale per il

credito e il risparmio, l'Ufficio stampa e documentazione istituito con la legge

regionale 6 luglio 1976, n. 79 e l'Ufficio della Regione siciliana in Roma, nello

espletamento dei relativi compiti, dipendono direttamente dal Presidente della

Regione, mentre sono coordinati, per quanto concerne lo svolgimento dei rapporti

di servizio dei dipendenti ed il funzionamento, dalla Segreteria generale (20).

 

Art. 49

Uffici di gabinetto.

Il Presidente della Regione e gli Assessori regionali hanno alle proprie esclusive

dipendenze un ufficio di gabinetto, che coadiuva il Presidente e gli Assessori nei

relativi compiti.

Il personale degli uffici di gabinetto è scelto tra i dipendenti dei ruoli

dell'Amministrazione regionale.

Il segretario particolare può essere scelto anche tra estranei all'Amministrazione

regionale.

L'ufficio di gabinetto del Presidente della Regione è costituito dal capo di

gabinetto, con qualifica non inferiore a dirigente superiore, dal segretario

particolare e da otto addetti con qualifica non inferiore ad operatore archivista od

equiparato (21).

L'ufficio di gabinetto degli Assessori è costituito dal capo di gabinetto, con

qualifica di dirigente superiore, dal segretario particolare e da sei addetti con

qualifica non inferiore ad operatore archivista o equiparato.

I limiti di cui ai commi precedenti possono essere elevati, per motivate esigenze,

di non più di cinque unità per l'ufficio di gabinetto del Presidente e di non più di

quattro unità per l'ufficio di gabinetto degli Assessori. Nessun'altra unità di

personale può essere destinata o comunque utilizzata presso gli uffici di gabinetto.

La composizione degli uffici di gabinetto è stabilita con decreto del Presidente o

dell'Assessore. Per il personale in servizio presso rami di amministrazione diversi

da quello presso cui è istituito l'ufficio di gabinetto, l'assegnazione viene assentita

dal capo dell'amministrazione interessata, sentito il consiglio di direzione, con il

consenso dell'interessato.

Con lo stesso decreto il Presidente e l'Assessore destinano a supporto degli

uffici, rispettivamente, sei e cinque unità con qualifica inferiore ad operatore

archivista od equiparato (22).

 

Art. 50

Esperti.

Il Presidente della Regione può avvalersi dell'opera di due esperti.

Gli esperti sono tenuti all'osservanza dell'orario di servizio previsto per i

componenti dell'ufficio di gabinetto.

Agli stessi compete un trattamento economico da determinarsi con decreto del

Presidente della Regione in misura non superiore al trattamento tabellare previsto

per il direttore regionale con dieci anni di anzianità, nonché il compenso per il

lavoro straordinario, nella misura prevista per il direttore regionale nella predetta

posizione.

Qualora gli esperti siano dipendenti da enti pubblici anche economici, con

trattamento economico presso l'ente di provenienza superiore a quello indicato

dal comma precedente, agli stessi compete la differenza sotto forma di assegno

personale.

 (giurisprudenza)

 

Art. 51

Consulenti del Presidente della Regione e degli Assessori.

Il Presidente della Regione e gli Assessori regionali sono autorizzati ad avvalersi

per periodi determinati, in relazione a comprovate esigenze della amministrazione,

di un numero di consulenti non superiore a tre, esperti in materie giuridiche,

economiche, sociali od attinenti all'attività dei singoli rami di amministrazione.

Ai consulenti sono corrisposti, in aggiunta al trattamento di missione, ove

spettante, i compensi fondamentali lordi stabiliti con decreto del Presidente della

Regione, sentita la Giunta regionale, la cui misura non può comunque superare il

trattamento economico tabellare previsto, rispettivamente, per il segretario

generale della Presidenza della Regione e per il direttore regionale con venti anni

d'anzianità.

 

Art. 52

Disposizione relativa ai consulenti e agli esperti.

Gli incarichi di cui agli articoli 50 e 51 non costituiscono rapporto di pubblico

impiego; possono essere revocati in ogni momento e cessano all'atto della

cessazione dalla carica del Presidente della Regione o dell'Assessore che li ha

conferiti.

 

TITOLO IV

Disposizioni transitorie e finali.

Art. 53

Passaggio del personale nei nuovi ruoli. (giurisprudenza)

Il personale appartenente ai ruoli di cui alle leggi regionali 23 marzo 1971, n. 7;

5 aprile 1972, n. 24.

2 agosto 1982, n. 76; 14 giugno 1983, n. 59 e successive modifiche ed

integrazioni; 7 novembre 1980, n. 116, nonché il personale immesso in ruolo ai

sensi della presente legge, è collocato, a decorrere dalla data di entrata in vigore

della stessa, anche in soprannumero, nei ruoli di cui alle allegate tabelle secondo

le corrispondenze con i ruoli già vigenti e nei livelli e fasce funzionali

corrispondenti alle qualifiche possedute.

Al personale del soppresso ruolo degli agenti venatori, di cui all'art. 23 della

legge regionale 21 agosto 1984, n. 52, si applica il trattamento economico,

giuridico e di quiescenza previsto per le qualifiche di cui alla quarta fascia

funzionale.

Il personale di cui al precedente comma, in attesa di una utilizzazione che tenga

conto della sua specifica professionalità, può essere destinato a prestare servizio

presso gli uffici centrali o periferici della Amministrazione regionale.

Il personale del ruolo ad esaurimento istituito con la legge regionale 25 aprile

1969, n. 10, è immesso, anche in soprannumero, con l'anzianità posseduta, nel

ruolo amministrativo regionale, con la qualifica di operaio.

Gli effetti economici derivanti dal collocamento del personale di cui alla presente

legge nelle fasce funzionali e nei relativi livelli decorrono dal primo del mese

successivo all'entrata in vigore della presente legge.

 

Art. 54 (23)

Modalità di inquadramento nei casi di passaggio di livello. (giurisprudenza)

Il personale che transiti da un livello retributivo ad altro, ivi compresi i casi di

passaggio di livello derivanti dalla applicazione della presente legge, è inquadrato,

nel nuovo livello, nella posizione retributiva per classe di stipendio e/ o scatto di

importo pari o immediatamente superiore a quello costituito dal maturato

economico complessivo (ME + MIT) determinato alla data dell'inquadramento

con le modalità di cui all'articolo 29 della legge regionale 29 dicembre 1980, n.

145, maggiorato dell'importo di uno scatto del livello in cui transita.

È abrogato l'art. 31 della legge regionale 29 dicembre 1980, n. 145.

Al personale in servizio che consegua in forza della presente legge o abbia

conseguito il passaggio o la nomina alla qualifica immediatamente superiore è

attribuita, limitatamente alla nuova qualifica, con decorrenza dalla data di entrata

in vigore della presente legge o, se successiva, dalla data di passaggio o di

nomina, una posizione retributiva per classe di stipendio e/ o scatto di importo

pari al maturato economico posseduto o spettante alla data del conseguimento

della nuova qualifica maggiorato di un importo pari al 50 per cento della

differenza tra il trattamento economico iniziale nella nuova qualifica e quello della

qualifica di provenienza. Per i direttori ed il segretario generale, l'importo sarà

pari al 50 per cento della differenza tra i trattamenti economici iniziali

rispettivamente di direttore e di dirigente superiore e di segretario generale e di

direttore regionale.

 

Art. 55

Personale tecnico proveniente dalle soppresse scuole professionali di tipo agrario.

Al personale tecnico proveniente dalle soppresse scuole professionali regionali di

tipo agrario, inquadrato ai sensi della legge regionale 1 agosto 1974, n. 34, nella

qualifica di dirigente amministrativo e di assistente amministrativo, provvisto dei

titoli di studio di cui all'art. 34 della legge regionale 23 marzo 1971, n. 7, in

possesso dell'abilitazione all'esercizio professionale, che già svolge le funzioni

tecniche di cui all'art. 25 della legge regionale 1 agosto 1977, n. 74, assegnato

all'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste ai sensi dell'art. 11 della

legge regionale 10 aprile 1978, n. 2, è attribuita rispettivamente la qualifica di

dirigente tecnico agrario e di assistente tecnico agrario. Il predetto personale è

inquadrato definitivamente nel ruolo tecnico dell'Assessorato regionale

dell'agricoltura e delle foreste in corrispondenza della qualifica in atto rivestita,

riportando tutta l'anzianità posseduta.

 

Art. 56

Passaggio ai ruoli tecnici. (giurisprudenza)

Al personale del ruolo amministrativo della Regione siciliana, in possesso della

qualifica di dirigente, che all'atto della entrata in vigore della presente legge si

trova in possesso del diploma di laurea di indirizzo tecnico e scientifico e della

relativa abilitazione professionale, è concesso, a domanda, il trasferimento al

ruolo tecnico dell'Amministrazione regionale corrispondente e compatibile con i

titoli posseduti.

Detto personale è collocato nel nuovo ruolo con la qualifica corrispondente ai

titoli posseduti e con l'anzianità economica e giuridica già posseduta o maturata

nella qualifica di provenienza (24).

 

Art. 57

Mobilità nei ruoli tecnici.

Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, i dirigenti ed assistenti

tecnici dei ruoli tecnici istituiti con legge regionale 23 marzo 1971, n. 7 e

successive aggiunte e modificazioni, e con la legge regionale 21 agosto 1984, n.

52, possono chiedere l'inquadramento in un ruolo tecnico, diverso da quello in cui

sono attualmente inquadrati purché siano in possesso dei titoli di studio e di

abilitazione specificamente richiesti.

 

Art. 58

Personale inquadrato nel ruolo amministrativo ai sensi della legge regionale 1

agosto 1974, n. 34.

Il personale inquadrato nel ruolo di assistente amministrativo della Regione

siciliana che prima della entrata in vigore della legge regionale 1 agosto 1974, n. 34

si trovava in possesso di diploma di laurea ad indirizzo tecnico o scientifico,

viene immesso nel ruolo di dirigente tecnico, di cui alle tabelle F, G, H, mediante

esame colloquio su materie determinate che si svolgerà entro sei mesi dalla data

di entrata in vigore della presente legge.

Detto personale sarà collocato nel nuovo ruolo con l'anzianità economica e

giuridica già posseduta o maturata nella qualifica di provenienza.

 

Art. 59

Inquadramento dei dipendenti idonei nei concorsi interni espletati

dall'Amministrazione regionale. (giurisprudenza)

I dipendenti in attività di servizio risultati idonei o vincitori rinunciatari negli

appositi concorsi interni espletati dall'Amministrazione regionale vengono

inquadrati, ai sensi della presente legge, anche in sovrannumero, nelle qualifiche

per le quali hanno conseguito l'idoneità (25).

In sede di prima applicazione della presente legge, il personale dei ruoli

amministrativo e tecnico dell'Amministrazione regionale, con qualifica non

superiore ad assistente, in servizio alla data di entrata in vigore della presente

legge, potrà conseguire, anche in soprannumero, in conformità al comma

precedente, il passaggio alla qualifica immediatamente superiore secondo le

seguenti modalità:

a) il personale che, alla data di entrata in vigore della presente legge, sia in

possesso del titolo di studio e degli eventuali titoli abilitativi richiesti per l'accesso

alla qualifica superiore, e abbia una anzianità effettiva nella qualifica di

provenienza di almeno due anni, conseguirà il passaggio alla qualifica

immediatamente superiore previo superamento di un esame - colloquio, da

effettuarsi entro sei mesi innanzi a commissioni composte in conformità degli

articoli 59, 63 e 65 della legge regionale 23 marzo 1971, n. 7, sulle materie

afferenti la attività di servizio svolta.

Il personale in possesso di titoli di studio equipollente a quello specifico per

l'accesso alla qualifica superiore potrà conseguire l'accesso alle qualifiche del

ruolo amministrativo se in possesso degli altri requisiti e secondo le modalità in

precedenza specificate;

b) il personale in possesso del titolo di studio richiesto per la qualifica ricoperta e

di una anzianità effettiva di servizio nella stessa di almeno cinque anni, può

conseguire il passaggio alla qualifica immediatamente superiore previo

superamento di un esame a norma degli articolo 60, terzo comma, e 62, terzo

comma della legge regionale 23 marzo 1971, n. 7 e successive modifiche.

I posti che potranno essere ricoperti ai sensi della lett. b del precedente comma

sono determinati nella misura del 10 per cento degli organici previsti dalle tabelle

annesse alla presente legge.

Per l'applicazione delle lettere a e b del presente articolo, verranno formulate

apposite graduatorie che terranno conto, oltre che del punteggio riportato nelle

rispettive prove di esame espresso in trentesimi, anche dell'anzianità

effettivamente posseduta nella qualifica di provenienza che, a tal fine, verrà

valutata nella misura di un punto per ogni anni di effettivo servizio o frazione

superiore a mesi sei.

Per le finalità del presente articolo, tutte le qualifiche il cui accesso è previsto

nella quarta e nella sesta fascia funzionale sono equiparate, rispettivamente, alle

qualifiche di operatore archivista e di assistente (26).

 

Art. 60

Interpretazione autentica dell'art. 60 della legge regionale 23 marzo 1971, n. 7,

sostituito dall'art. 8 della legge regionale 29 dicembre 1980, n. 145.

La percentuale di cui all'art. 60, ultimo comma, della legge regionale 23 marzo

1971, n. 7 e alle disposizioni che la richiamano, va calcolata in base alla tabella B

annessa alla legge così come sostituita dall'art. 8 della legge regionale 29 dicembre

1980, n. 145, e in base al decreto del Presidente della Regione previsto dall'art.

10, commi 2 e 3 della citata legge n. 145.

 

Art. 61 (27)

Nomina dei direttori regionali ed equiparati.

Fino a quando non saranno nominati i dirigenti superiori ed equiparati, per la

nomina dei direttori regionali ed equiparati si applica la normativa vigente.

 

Art. 62

Rotazione dei direttori regionali.

La Giunta regionale provvederà a fare ruotare periodicamente i direttori preposti

a direzioni regionali.

 

Art. 63

Copertura dei posti di assistente contabile.

Nella prima applicazione della presente legge, i posti di assistente contabile

potranno essere ricoperti, a domanda, dal personale in servizio con la qualifica di

assistente in possesso del titolo di studio richiesto, che opti per il passaggio a detta

qualifica entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

 

Art. 64

Personale ex articolo 20 della legge regionale 1 agosto 1977, n. 80.

I vincitori di borse di studio, istituite ai sensi dell'art. 20 della legge regionale 1

agosto 1977, n. 80, sono immessi nei ruoli di dirigente tecnico dell'Assessorato

regionale dei beni culturali ed ambientali, al compimento della borsa di studio,

mediante esame colloquio che si svolgerà entro sei mesi dalla entrata in vigore

della presente legge.

L'esame - colloquio di cui al precedente comma si svolgerà innanzi ad una

commissione nominata dal Presidente della Regione, presieduta da un docente

universitario o da un direttore regionale, e composta da due rappresentanti

dell'Amministrazione regionale con qualifica non inferiore a dirigente od

equiparato e da tre esperti nelle discipline oggetto dell'attività corsuale, scelti tra i

docenti del corso.

 

Art. 65

Personale tecnico comandato.

Per il personale dei ruoli tecnici dell'Amministrazione regionale che, alla data di

entrata in vigore della presente legge, sia comandato o comunque utilizzato presso

uffici o servizi diversi da quelli per i quali sono stati istituiti i relativi ruoli, il

termine massimo di utilizzazione previsto dall'art. 15 decorre dalla data di entrata

in vigore della presente legge (28).

 

Art. 66 (29)

Compensi ai componenti le commissioni esaminatrici.

A decorrere dal 1 gennaio 1985 ai componenti le commissioni esaminatrici dei

concorsi per l'accesso all'Amministrazione regionale compete un compenso lordo

di lire 16000 per ogni seduta, integrato di lire 1.500 per ogni prova scritta o

pratica esaminata e per ogni candidato che abbia sostenuto la prova orale.

Nei concorsi per soli titoli il compenso integrativo è fissato in lire 3.000 per ogni

concorrente ammesso al concorso.

In ogni caso non può essere corrisposto, per la partecipazione alla commissione

esaminatrice, un compenso complessivo inferiore a lire 500 mila lorde.

A decorrere dal 1 gennaio 1986 le misure di cui al precedente comma sono

rideterminate annualmente con decreto del Presidente della Regione, in relazione

all'incremento della indennità di contingenza accertato al 1 novembre dell'anno

decorso rispetto al corrispondente periodo dell'anno precedente. L'eventuale

aumento, comunque, non può eccedere del 10 per cento le misure già in vigore.

Sulle misure risultanti dagli adeguamenti va operato l'arrotondamento per eccesso

a lire 100.

 

Art. 67

Inquadramento nei ruoli del Corpo forestale e del Corpo regionale delle miniere.

Le norme di cui agli articoli 56 e 57 della presente legge non si applicano per

l'inquadramento nei ruoli del Corpo forestale regionale e del Corpo regionale delle

miniere.

 

Art. 68

Valutazione di servizi. (giurisprudenza)

Il personale dell'Amministrazione regionale dei ruoli cui ha riguardo la presente

legge, in servizio alla data del 1 gennaio 1985, può chiedere, entro sei mesi dalla

data di entrata in vigore della presente legge, la valutazione dei servizi indicati

dall'art. 9 della legge regionale 2 agosto 1982, n. 76, con le modalità e per gli

effetti ivi indicati.

Al personale che ha effettuato passaggi di qualifica a termini delle norme

transitorie della legge regionale 23 marzo 1971, n. 7 e successive modifiche,

nonché al personale che ha effettuato concorsi interni ai sensi della legge

regionale 5 aprile 1972, n. 24 e ai sensi dell'art. 52 della legge regionale 29

dicembre 1980, n. 145, il servizio svolto nella qualifica di provenienza è valutato,

ai fini della progressione economica nella qualifica posseduta, in misura del 60 per

cento, detraendo dalla stessa l'anzianità corrispondente a quella prevista per il

conseguimento della posizione nella classe o livello di inquadramento a seguito dei

predetti passaggi.

La valutazione di cui al comma precedente è effettuata a domanda degli

interessati da produrre entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Gli effetti economici derivanti dall'applicazione del secondo comma decorrono

dal 1° giorno del mese successivo all'entrata in vigore della presente legge.

Per i fini di cui al primo comma sono considerati utili i servizi svolti

continuativamente presso l'Università nella docenza universitaria in posizione di

"assistente volontario", "laureato esercitatore", titolare di borsa di studio di cui alle

leggi 31 ottobre 1956, n. 946 e 24 febbraio 1967, n. 62, nonché titolare di borsa

di studio del Consiglio nazionale delle ricerche o assegnata a seguito di concorso.

Per i predetti servizi, da considerarsi per l'intero anno accademico, sono fatte

salve le istanze di cui alla legge regionale 28 maggio 1979, n. 114 e 2 agosto

1982, n. 76.

Ai fini del trattamento di quiescenza, i relativi periodi, in quanto non già valutati,

sono riconosciuti previo riscatto.

 

Art. 69

Valutazione dei servizi ai fini del tirocinio.

La valutazione dei servizi di cui al secondo comma del precedente articolo è

valida anche ai fini del calcolo del periodo di tirocinio nella nuova qualifica.

 

Art. 70 (30) (31)

Corso di formazione per dirigente superiore.

(giurisprudenza)

Nella prima applicazione della presente legge tutti i posti previsti nella qualifica di

dirigente superiore dei ruoli di cui alle tabelle allegate alla presente legge sono

coperti da dirigenti o equiparati, inquadrati negli stessi ruoli alla data del 1o

novembre 1985 che abbiano un'anzianità di servizio effettivamente prestato nelle

stesse qualifiche di almeno dieci anni o che maturino tale anzianità entro il 31

dicembre 1986 o che a tale data maturino un'anzianità di servizio di almeno 20

anni, secondo le seguenti modalità:

a) due terzi dei posti sono coperti da dirigenti o equiparati che abbiano svolto,

alla data del 31 dicembre 1985, una delle seguenti funzioni: dirigente preposto a

ufficio posto alle dirette dipendenze del Presidente della Regione e degli

Assessori; responsabile di ufficio dell'Amministrazione regionale di dimensione

provinciale; dirigente coordinatore di gruppi di lavoro; componente di uffici

ispettivi istituiti per legge o del Comitato tecnico amministrativo della Regione;

dirigente addetto ad uffici di gabinetto, direzioni regionali ed equiparti.

Negli uffici periferici di dimensione provinciale, ove non siano stati costituiti

gruppi di lavoro, vengono inquadrati i dirigenti che, da atti certi, risultino preposti

ad uffici, servizi, sezioni o unità operative comunque denominati, alla data del 31

ottobre 1985.

Sono, altresì, inquadrati, nell'ambito dei due terzi dei posti assegnati, nei modi e

nei tempi indicati al comma successivo, coloro che, pur non svolgendo alla data

di entrata in vigore della presente legge una delle funzioni sopra indicate, abbiano

svolto alcuna delle stesse per almeno tre anni negli ultimi dieci anni e non siano

stati sollevati dall'incarico per demerito.

Qualora il numero di coloro che hanno i requisiti indicati nella presente lett. a)

superi i due terzi dei posti disponibili dei rispettivi ruoli, si procederà alla

immissione nella nuova qualifica, anche in soprannumero, secondo le seguenti

modalità:

- con decorrenza dal 1° gennaio 1986 coloro che abbiano un'anzianità di

effettivo servizio nella qualifica di almeno 15 anni o abbiano svolto per almeno

cinque anni una delle funzioni indicate al primo alinea della presente lett. a);

- con decorrenza dal 1° luglio 1986 coloro che abbiano un'anzianità di

effettivo servizio nella qualifica di almeno 12 anni o abbiano svolto per almeno

tre anni una delle funzioni indicate nella presente lett. a;

- con decorrenza dal 1° luglio 1986 tutti gli altri aventi diritto di cui alla

presente lett. a), nonché i dirigenti dell'Amministrazione regionale che abbiano

almeno 15 anni di effettivo servizio nella qualifica di dirigente e/ o carriera

direttiva.

I periodi in cui sono state svolte funzioni di cui alla presente lett. a) si possono

sommare tra di loro.

La collocazione nei rispettivi ruoli avverrà tenendo conto dell'anzianità di

servizio nella qualifica di dirigente ed equiparata.

Ai fini del computo dell'anzianità, le frazioni pari o superiori a mesi sei sono

valutate per anno intero;

b) il restante terzo dei posti è ricoperto da coloro che non si trovino nelle

condizioni previste alla lett. a, secondo una graduatoria per titoli ed un esame

colloquio.

Costituiscono titoli valutabili:

1) l'anzianità effettiva nella qualifica, valutata punti 0,50 per ogni anno di

servizio e sino ad un massimo di punti 10;

2) titoli di studio, titoli di qualificazione post - universitaria, partecipazione a

corsi di formazione di livello direttivo, vincitori di pubblici concorsi per i quali è

richiesto il titoli di studio necessario per accedere alla qualifica, incarichi di

rilevante entità svolti per conto ed in rappresentanza della Regione, sino ad un

massimo di punti 5.

Il colloquio verterà su materie rientranti nelle competenze del ramo

dell'Amministrazione regionale ove il funzionario presta servizio.

Il colloquio verrà valutato sino ad un massimo di punto 30.

La commissione giudicatrice dell'esame - colloquio di cui al precedente comma è

presieduta dal Presidente della Regione o dall'Assessore alla Presidenza ed è

composta dal Segretario generale e da tre direttori regionali.

Svolge le funzioni di segretario un dirigente.

A parità di punteggio precede il più anziano nella qualifica ed in caso di ulteriore

parità il più anziano di età.

 

Art. 71 (32)

Ruolo provvisorio degli esperti per lo sviluppo delle zone interne.

È istituito presso la Presidenza della Regione il ruolo provvisorio degli esperti per

lo sviluppo intersettoriale delle zone interne, dotato di 55 posti equiparati ai

dirigenti tecnici.

In sede di prima applicazione della presente legge, i posti del ruolo suindicato

sono coperti mediante l'assunzione degli idonei dei corsi di formazione per tecnici

di programmazione nelle aree interne, istituiti dal FORMEZ nell'ambito del

progetto speciale n. 33 della Cassa per il Mezzogiorno e svoltisi presso istituti

siciliani, nonché degli assistenti ai predetti corsi, nonché del personale utilizzato

per la redazione di piani zonali di sviluppo e l'assistenza alle imprese finanziati

entro la data di entrata in vigore della presente legge dalla Cassa per il

Mezzogiorno nell'ambito del predetto progetto.

Ai fini dell'immissione nel ruolo di cui al presente articolo i soggetti di cui al

comma precedente, sono sottoposti, entro sei mesi dall'entrata in vigore della

presente legge, ad un esame - colloquio innanzi ad una commissione nominata dal

Presidente della Regione, presieduta da un docente universitario o da un direttore

regionale, e composta da due rappresentanti dell'Amministrazione regionale con

qualifica non inferiore a dirigente o equiparato e tre esperti nelle discipline oggetto

dell'attività corsuale, scelti tra i docenti del corso.

Con le modalità di cui all'articolo 2 della legge regionale 23 marzo 1971, n. 7, e

successive modifiche ed integrazioni, il personale di cui al presente articolo può

essere assegnato a domanda e compatibilmente con le esigenze di servizio del

ruolo di appartenenza anche presso altri rami dell'amministrazione, purché in

possesso del relativo titolo di studio e di ogni altro specifico requisito richiesto

(33).

 

Art. 72

Trattamento economico del personale dell'ufficio stampa e documentazione della

Presidenza della Regione.

L'ufficio stampa e documentazione della Presidenza della Regione è composto

di 4 giornalisti professionisti con almeno 18 mesi di anzianità cui è attribuito il

trattamento giuridico ed economico di redattore capo, secondo il contratto

nazionale di lavoro di categoria. Il Presidente della Regione attribuisce di volta in

volta la funzione di coordinarne l'attività ad uno dei giornalisti.

Ove, per improrogabili ed eccezionali esigenze di servizio, i componenti

dell'ufficio siano chiamati a prestare la propria opera nei giorni festivi - comprese

le domeniche - agli stessi competono le maggiorazioni retributive previste dal

contratto suindicato, nonché ove ne ricorrano i presupposti, i compensi retributivi

per festività soppresse.

I componenti dell'ufficio stampa e documentazione sono tenuti a prestare lavoro

straordinario - ove lo richiedano esigenze di servizio - fino alla misura prevista per

i dirigenti superiori preposti a settori o uffici equiparati.

 

Art. 73

Personale delle ex scuole sussidiarie.

Al personale proveniente dalle soppresse scuole sussidiarie regionali, inquadrato

nel ruolo amministrativo regionale con la qualifica di assistente, è attribuito, dalla

data di immissione nei ruoli regionali, il trattamento economico corrispondente a

quello spettante alla stessa data al personale regionale di pari qualifica e con

uguale anzianità nella stessa, secondo le modalità di cui agli artt. 28, 29 e 30 della

legge regionale 29 dicembre 1980, n. 145.

 

Art. 74

Abrogazione dell'ultimo comma dell'art. 44 della legge regionale 29 dicembre

1980, n. 145. (giurisprudenza)

L'ultimo comma dell'art. 44 della legge regionale 29 dicembre 1980, n. 145 è

abrogato con effetto dalla sua entrata in vigore.

 

Art. 75 (34)

Applicazione degli articoli 28, 29, 30 della legge regionale 29 dicembre 1980, n.

145.

Ai dipendenti appartenenti ai ruoli di cui all'art. 22 della legge regionale 29

dicembre 1980, n. 145, in servizio successivamente al 31 dicembre 1978, fino

alla data di entrata in vigore della presente legge, sono attribuiti, dalla data di

assunzione, i benefici economici già erogati al personale in servizio alla data del 1

gennaio 1979 con gli stessi effetti e le medesime modalità di applicazione dei

predetti articoli 28, 29 e 30 della già citata legge 29 dicembre 1980, n. 145.

 

Art. 76

Modifiche ed integrazioni dell'art. 6 della legge regionale 2 agosto 1982, n. 76. (35).

 

Art. 77

Riscatto dei periodi universitari.

Nei casi di riscatto dei periodi universitari previsti dalla vigente legislazione, il

contributo di quiescenza a carico del personale in attività di servizio è quello

previsto dall'art. 9 della legge regionale 3 maggio 1979, n. 73.

 

Art. 78 (36)

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 2 agosto 1982, n. 76.

Il ricongiungimento del servizio prestato nella Amministrazione regionale in

regime di utilizzazione avviene senza onere di riscatto .

 

Art. 79

Modifica della legge regionale 5 agosto 1982, n. 103. (37).

 

Art. 80 (38)

Determinazione della anzianità complessiva per l'inquadramento nella fascia

funzionale immediatamente superiore.

(giurisprudenza)

Nella prima applicazione della presente legge, per il personale inquadrato ai sensi

della legge regionale 2 agosto 1982, n. 76, dell'art. 61 della legge regionale 29

dicembre 1980, n. 145, nonché per il personale che ha effettuato i passaggi di

qualifica a termini delle norme transitorie della legge regionale 23 marzo 1971, n.

7, ai fini della determinazione dell'anzianità complessiva richiesta per

l'inquadramento nella fascia funzionale immediatamente superiore, in aggiunta

all'anzianità effettiva posseduta nelle rispettive qualifiche si tiene, altresì, conto

dell'anzianità riconosciuta agli effetti economici alla data dell'inquadramento

avvenuto ai sensi delle predette norme.

 

Art. 81 (39)

Perequazioni delle pensioni e assegni vitalizi.

Al personale ed agli aventi causa del personale già appartenente ai ruoli degli

Istituti regionali d'arte, dell'Istituto tecnico femminile di Catania e degli Istituti

professionali per ciechi "TA Gioieni" di Catania e "Florio e Salamone" di

Palermo, al ruolo speciale ad esaurimento delle soppresse scuole sussidiarie

regionali e delle scuole materne regionali, titolari di pensioni ed assegni vitalizi

sono estesi automaticamente tutti gli aumenti retributivi fissi e continuativi

attribuiti ai dipendenti in servizio delle stesse scuole, di corrispondente qualifica

ed anzianità, in misura proporzionale alla percentuale che ha determinato il

trattamento di quiescenza.

Le pensioni e gli assegni vitalizi già attribuiti saranno riliquidati in conformità al

presente articolo a decorrere dalla data di collocamento in quiescenza di ciascun

dipendente .

 

Art. 82

Integrazioni all'art. 16 della legge regionale 3 maggio 1979, n. 73. (40).

Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche per le domande di

cessione di stipendio già presentate e non ancora soddisfatte.

 

Art. 83

Modifica dell'art. 4 della legge regionale 13 dicembre 1983, n. 115. (41).

Resta fermo, ove più favorevole, l'aumento attribuito in applicazione dell'art. 4

della legge regionale 13 dicembre 1983, n. 115 (42).

 

Art. 84

Estensione dei benefici retributivi al personale in quiescenza. (43).

 

Art. 85

Agevolazioni in materia di trasporti per i pensionati regionali.

[Ai titolari di pensioni e di assegni vitalizi le agevolazioni in materia di trasporti,

previste per il personale in attività di servizio, sono assicurate per un numero di

otto viaggi di corsa semplice per ciascun componente il nucleo familiare a carico]

(44).

 

Art. 86

Abrogazione di norme.

Sono abrogati l'art. 4 della legge regionale 2 dicembre 1980, n. 125 nonché tutte

le norme in contrasto con la presente legge.

 

Art. 87

Disposizioni finanziarie.

Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, previsti in lire 33.377

milioni per l'anno finanziario in corso, si fa fronte con parte della disponibilità del

capitolo 21257 del bilancio della Regione per l'esercizio medesimo.

Gli oneri ricadenti negli esercizi successivi, valutati in lire 30.225 milioni per

l'anno 1986 e lire 30.885 milioni per l'anno 1987, trovano riscontro nel bilancio

pluriennale della Regione, codice 06.79 - Fondi speciali (parte) destinati al

finanziamento di altri interventi.

 

Art. 88

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana

ed entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge

della Regione.

 

TABELLA A (45)

Ruolo amministrativo regionale

Per ogni qualifica sono indicate le

unità di personaleDirettore regionale32(46)Dirigente superiore250Dirigente700Assistente1.000Assistente

contabile420Stenografo6Stenodattilografo60Operatore -

archivista1.100Dattilografo700Agente tecnico700(47)Commesso600Operaio250Totale5.818

 

TABELLA B

Ruolo tecnico dell'Ufficio legislativo e legale

Per ogni qualifica sono indicate le

unità di personaleDirettore1Consigliere

superiore8Consigliere22Segretario50Totale81

 

TABELLA C

Ruolo tecnico del bilancio

Per ogni qualifica sono indicate le

unità di personaleDirettore regionale

tecnico1Dirigente superiore

tecnico24Dirigente tecnico68Assistente150Totale243

 

TABELLA D

Ruolo tecnico dell'agricoltura

Per ogni qualifica sono indicate le

unità di personaleDirigente superiore tecnico

agrario38Dirigente tecnico

agrario110Assistente tecnico agrario260Totale408

 

TABELLA E

Ruolo tecnico per l'assistenza e la divulgazione

agricola

Per ogni qualifica sono indicate le

unità di personaleDirigente tecnico

superiore30Dirigente tecnico220Assistente

tecnico300Totale550

 

TABELLA F

Ruolo tecnico dei lavori pubblici e dell'urbanistica

Per ogni qualifica sono indicate le

unità di personaleIspettore regionale

tecnico2Dirigente superiore tecnico

architetto5Dirigente superiore tecnico

ingegnere20Dirigente tecnico

architetto16Dirigente tecnico

ingegnere60Assistente

tecnico85Totale188

 

TABELLA G

QUADRO I

Ruolo tecnico sanitario e veterinario

Per ogni qualifica sono indicate le

unità di personaleQualifica Ispettore regionale1Totale1

 

QUADRO II

Ruolo tecnico sanitario (48)

Per ogni qualifica sono indicate le

unità di personaleIspettore superiore sanitario7Ispettore sanitario20Ispettore sanitario

farmacista3Ispettore sanitario

pedagogista1Assistente sanitario14Totale45

 

QUADRO III

Ruolo tecnico veterinario

Per ogni qualifica sono indicate le

unità di personaleQualifica Ispettore superiore

veterinario2Qualifica Ispettore

veterinario6Totale8Totale generale ruoli tecnici sanitario e

veterinario50

 

TABELLA H

Ruolo tecnico per la tutela dell'ambiente

Per ogni qualifica sono indicate le

unità di personaleDirigente tecnico

metereologo1Dirigente tecnico

oceanografo1Dirigente tecnico biologo

marino1Dirigente tecnico chimico4Dirigente tecnico speleologo1Dirigente tecnico chimico

industriale1Dirigente tecnico ingegnere

chimico1Dirigente tecnico ingegnere

idraulico5Dirigente tecnico ingegnere

sanitario3Dirigente tecnico

geochimico3Dirigente tecnico geologo3Dirigente tecnico biologo3Dirigente tecnico medico -

igienista3Dirigente tecnico zoologo1Dirigente tecnico

botanico2Assistente tecnico perito

chimico3Agente tecnico specializzato

fotografo1Totale37

 

TABELLA I (49)

Ruolo tecnico dei beni culturali e ambientali

Per ogni qualifica sono indicate le

unità di personaleDirigente tecnico

superiore83Dirigente tecnico393Esperto

laureato20Assistente

tecnico970Operatore

tecnico733Agente tecnico

custode1.651Totale3.850

 

TABELLA L

Ruolo dei servizi speciali

Per ogni qualifica sono indicate le

unità di personaleIngegnere

meccanico2Ingegnere

elettromeccanico2Ingegnere

elettronico2Architetto2Interprete5Assistente

sociale5Totale18

 

TABELLA M (50)

Ruolo dei Corpo regionale delle foreste

Per ogni qualifica sono indicate le

unità di personaleDirigente superiore tecnico

forestale18Dirigente tecnico

forestale80Assistente tecnico

forestale160Agente tecnico

forestale600Sottufficiale200Guardia800Totale1.858

 

TABELLA N

Ruolo dei Corpo regionale delle miniere

Per ogni qualifica sono indicate le

unità di personaleIspettore regionale

tecnico1Dirigente superiore

tecnico5Dirigente tecnico ingegnere16Dirigente tecnico

geologo2Dirigente tecnico

geofisico1Assistente

tecnico28Agente tecnico specialista di

laboratorio2Totale55

 

TABELLA O

Trattamento economico del personale dell'Amministrazione regionale.

STIPENDI. (51)

È indicato lo stipendio iniziale mensile lordo dall'1/1/1984 per ogni livello e

fascia funzionale

- 1 livello e 1ª fascia funzionale 528.000

- 2 livello e 2ª fascia funzionale 564.000

- 3 livello e 3ª fascia funzionale 606.000

- 4 livello e 4ª fascia funzionale 654.000

- 5 livello e 5ª fascia funzionale 702.000

- 6 livello e 6ª fascia funzionale 792.000

- 7 livello e 7ª fascia funzionale 912.000

- 8 livello e 8ª fascia funzionale 960.000

- Dirigente superiore ed equiparato 1.373.000

- Direttore regionale ed equiparato 1.787.000

- Segretario generale 1.963.000.

A) In ciascun livello o qualifica sono attribuite otto classi di stipendio dopo

l'iniziale, al compimento di due anni di servizio senza demerito, con un aumento

per ciascuna classe del 6 per cento dell'importo dello stipendio iniziale del livello o

della qualifica.

Dopo l'ultima classe di ciascun livello o qualifica sono attribuiti aumenti periodici

biennali nella misura del 4 per cento della retribuzione (52).

B) gli adeguamenti retributivi derivanti da variazioni del costo della vita da

corrispondere a titolo di indennità di contingenza sono determinati - fermo

restando quanto conseguito per effetto della normativa già vigente - nella misura e

con le modalità previste dall'art. 3 del decreto legge 29 gennaio 1983, n. 17,

convertito con la legge 2 marzo 1983, n. 79 e successive modificazioni.

Le stesse disposizioni si applicano ai titoli di pensioni ed assegni vitalizi

appartenenti alle categorie cui si applica il trattamento economico previsto dalla

presente legge. Il valore di ciascun punto di contingenza nei confronti di tale

personale si determina riducendo il valore del punto relativo al personale in

servizio della percentuale delle ritenute a carattere generale, con esclusione di

quelle erariali, che gravano sull'indennità di contingenza del personale in servizio.

Al titolare di più pensioni o assegni vitalizi l'indennità di contingenza o

comunque ogni maggiorazione dipendente dall'adeguamento al costo della vita

compete ad un solo titolo e non è cumulabile con altre indennità derivanti da

forme di adeguamento al costo della vita, connesse a trattamenti di attività di

servizio o di quiescenza erogati da altri enti o amministrazioni, salvo il diritto di

opzione per il trattamento più favorevole.

C) al personale compete un'indennità mensile di produttività commisurata ad 11

mesi, da erogarsi semestralmente nella misura di un dodicesimo dello stipendio

liquidato per ciascun mese e ridotta, eventualmente, in ragione di un

ventiseiesimo, per ogni giornata di assenza dall'ufficio dovuta a motivi diversi

dalla fruizione di congedo ordinario.

L'indennità non compete all'impiegato per il periodo in cui abbia riportato una

valutazione negativa, ed è ridotta del venticinque per cento ove, in tal senso, fuori

dall'ipotesi di giudizio completamente negativo, si pronunzi il consiglio di

direzione.

D) al personale dell'Amministrazione regionale compete una tredicesima

mensilità in misura pari alla retribuzione netta mensile percepita da erogarsi entro

il 15 dicembre di ogni anno.

E) Le quote di aggiunta di famiglia competono al personale in servizio, per

ciascuna persona di famiglia e per ciascun genitore a carico, nella stessa misura e

secondo le disposizioni previste per i dipendenti civili dello Stato. Le quote per i

genitori a carico sono determinate nella misura prevista per il coniuge.

Ai titolari di pensioni e di assegni vitalizi le quote di aggiunta di famiglia

competono nella stessa misura prevista per il personale in servizio.

  

(1) Pubblicata sulla Gazz. Uff. Reg. Sic. 31 ottobre 1985, n. 48.

(2) Vedasi la legge regionale 15 giugno 1988, n. 11.

(3) Articolo abrogato dall'art. 13 della legge regionale 19 giugno 1991, n. 38.

(4) Articolo abrogato dall'art. 13 della legge regionale 19 giugno 1991, n. 38.

(5) Vedasi l'art. 4 della legge regionale 15 giugno 1988, n. 11.

(6) Per i sottufficiali del Corpo regionale delle foreste, si veda l'art. 78 della

legge regionale 6 aprile 1996, n. 16.

(7) Articolo abrogato dall'art. 17, comma 1, della legge regionale 12 novembre

1996, n. 42. Si veda, altresì, il secondo comma dello stesso articolo.

(8) Vedasi l'art. 4 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 12.

(9) Comma aggiunto dall'art. 3, ultimo comma della legge regionale 12 febbraio

1988, n. 2; Vedasi l'art. 4 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 12.

(10) Vedasi l'art. 4 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 12.

(11) Vedasi la legge regionale 30 aprile 1991, n. 12.

(12) Articolo abrogato dall'art. 24, comma 2, della legge regionale 15 maggio

1991, n. 27.

(13) Vedasi l'art. 6 della legge regionale 15 giugno 1988, n. 11

(14) Vedasi l'art. 9 della legge regionale 15 giugno 1988, n. 11

(15) L'art. 9, ultimo comma, della legge regionale 15 giugno 1988, n. 11 ha

sostituito le parole "a dirigente" con le parole "ad assistente".

(16) Vedasi l'art. 7 della legge regionale 15 giugno 1988, n. 11. Si veda anche

l'art. 77 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16.

(17) Comma abrogato dall'art. 7 della legge regionale 15 giugno 1988, n. 11 con

effetto dal 1° gennaio 1986.

(18) I commi dal terzo all'ultimo sostituiscono gli originari terzo e quarto comma

per effetto dell'art. 38 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6.

(19) Comma aggiunto dall'art. 13 della legge regionale 9 maggio 1986, n. 21.

(20) L'art. 8 della legge regionale 9 maggio 1986, n. 21, ha sostituito le parole

"l'Ufficio del cerimoniale" con le seguenti: "l'Ufficio di rappresentanza e del

cerimoniale, con competenze in materia di rappresentanza e cerimoniale già

previste per il gabinetto del Presidente della Regione dall'art. 7 della legge

regionale 29 dicembre 1962, n. 28".

(21) L'art. 3 della legge regionale 9 maggio 1986, n. 21, ha sostituito le parole

"con qualifica non inferiore a dirigente o equiparato" e le parole "con qualifica di

dirigente o equiparato" contenute, rispettivamente, nel quarto e nel quinto

comma, con le parole "con qualifica non inferiore a dirigente superiore".

(22) Comma aggiunto dall'art. 11 della legge regionale 25 maggio 1995, n. 46.

(23) Vedansi l'art. 6 della legge regionale 9 maggio 1986, n. 21 e l'art. 14 della

legge regionale 15 giugno 1988, n. 11.

(24) Si veda l'art. 6 della legge regionale 25 marzo 1996, n. 7. Per l'applicazione

del presente articolo ai dirigenti amministrativi, assunti ai sensi della legge

regionale 30 gennaio 1981, n. 8, si veda l'art. 19 della legge regionale 12

novembre 1996, n. 41.

(25) Vedasi l'art. 2 della legge regionale 15 giugno 1988, n. 11.

(26) I commi dal secondo all'ultimo sono stati aggiunti dall'art. 1 della legge

regionale 9 maggio 1986, n. 21. In tema di personale che ha conseguito il

passaggio alla qualifica di dirigente previo superamento di esami, ai sensi della

lettera b) del presente articolo, come modificato dalla predetta legge regionale 9

maggio 1986, n. 21, si veda l'art. 1 della legge regionale 7 maggio 1996, n. 31.

(27) Vedansi gli artt. 4 e 6 della legge regionale 9 maggio 1986, n. 21

(28) Ai sensi dell'art. 26, comma 1, della legge regionale 15 giugno 1988, n. 11

"1. Il termine massimo di utilizzazione di cui allo articolo 65 della legge regionale

29 ottobre 1985, n. 41, e successive modifiche ed integrazioni, è prorogato, con

effetto dal 31 ottobre 1987, fino alla scadenza del terzo mese successivo

all'entrata in vigore della legge di ristrutturazione dei ruoli del personale

dell'Amministrazione regionale e comunque non oltre la data del 30 giugno 1989."

(29) Si veda Decr.Ass. 16 aprile 1994.

(30) Articolo così sostituito dall'art. 2 della legge regionale 9 maggio 1986, n. 21.

(31) La Corte Costituzionale, con sentenza n. 185 del 23 maggio 1995, ha

dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo, nella parte in cui limita

l'ammissione alla procedura per l'attribuzione della qualifica di dirigente superiore

amministrativo ai dipendenti inquadrati in ruolo alla data dell'1 novembre 1985,

anziché a quella di entrata in vigore della legge regionale n. 21 del 1986.

(32) Vedasi l'art. 14 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 12. Per il personale

dell'Amministrazione regionale che riveste la qualifica di dirigente o assistente

tecnico, in servizio presso l'Amministrazione forestale, si veda l'art. 79 della legge

regionale 6 aprile 1996, n. 16.

(33) Comma aggiunto dall'art. 6 della legge regionale n. 32 del 1994, al quale si

rimanda, essendo stato aggiunto, ad esso art. 6, un ulteriore comma con l'art. 4

della successiva legge regionale 25 maggio 1995, n. 46.

(34) Vedasi l'art. 23 della legge regionale 15 giugno 1988, n. 11.

(35) Modifica l'art. 6 della legge regionale 2 agosto 1982, n. 76, come segue: Al

secondo comma dell'art. 6 della legge regionale 2 agosto 1982, n. 76, dopo le

parole "di ruolo" sono aggiunte le parole "o a tempo indeterminato"; le parole

"previo recupero" sono sostituite dalle parole "salvo recupero". Al terzo comma,

dopo le parole "non di ruolo" sono aggiunte le parole "od a tempo indeterminato".

(36) Articolo così sostituito dall'art. 11 della legge regionale 9 maggio 1986, n.

21.

(37) Modifica l'articolo 1, terzo comma, della legge regionale 5 agosto 1982, n.

103, come segue: All'art. 1, terzo comma, della legge regionale 5 agosto 1982, n.

103 sono apportate le seguenti modifiche: - dopo le parole "operatore archivista"

sono aggiunte le parole "di operatore tecnico"; - alla fine del terzo comma sono

soppresse le parole "ed operatore".

(38) Vedasi l'art. 24 della legge regionale 15 giugno 1988, n. 11.

(39) Articolo così sostituito dall'art. 7 della legge regionale 9 maggio 1986, n. 21.

(40) Aggiunge tre commi all'art. 16 della legge regionale 3 maggio 1979, n. 73.

(41) Sostituisce, con due commi, il primo comma dell'art. 4 della legge regionale

13 dicembre 1983, n. 115.

(42) Comma così modificato dall'art. 9, ultimo comma, della legge regionale 9

maggio 1986, n. 21.

(43) Articolo abrogato dall'art. 13 della legge regionale 15 giugno 1988, n. 11,

che ha dettato la nuova disciplina della materia.

(44) Articolo abrogato dall'art. 24 della legge regionale 12 novembre 1996, n.

41, con decorrenza dalla data di entrata in vigore della stessa legge.

(45) Per variazioni alla presente tabella, vedasi l'art. 29 della legge regionale 23

maggio 1991, n. 36.

(46) Dotazione organica così determinata ai sensi dell'art. 29 della legge

regionale 23 maggio 1991, n. 36.

(47) Cifra aumentata dall'art. 4, comma 1 della legge regionale 15 maggio 1991,

n. 18; vedasi anche il comma 2 dello stesso articolo.

(48) Tabella così modificata dall'art. 19 della legge regionale 9 maggio 1986, n.

21.

(49) Tabella sostituita dall'art. 1, comma 1, della legge regionale 15 maggio

1991, n. 18. Per il passaggio del personale di cui alla presente tabella, se in

possesso della qualifica di dirigente tecnico superiore, dirigente tecnico, esperto

laureato o assistente tecnico, nel ruolo, anche in soprannumero, amministrativo di

cui alla tabella A della presente legge regionale, si veda l'art. 3 della legge

regionale 25 maggio 1995, n. 46. Per l'incremento dell'organico dei sottufficiali e

delle guardie del Corpo regionale delle foreste, si veda anche l'art. 70 della legge

regionale 6 aprile 1996, n. 16.

(50) Vedasi l'art. 25 della legge regionale 15 maggio 1991, n. 27.

(51) Vedansi le nuove misure fissate dall'art. 3 della legge regionale 15 giugno

1988 n. 11.

(52) Lettera abrogata a decorrere dal 2 luglio 1990 dall'art. 5, comma 5, della

legge regionale 15 maggio 1991, n. 19.

 

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Aggiornato il: 12 aprile 2000