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D.P.R.S. n° 11/95    STRUTTURA                 

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  U.T.L. PROVINCIALE DI MESSINA

 

 

D.P.Reg. 20 gennaio 1995, n. 11

Disciplina del rapporto di lavoro dei dipendenti dell'Amministrazione regionale per

il triennio 1994-1996 - Recepimento dell'accordo sottoscritto il 30 giugno 1994 ed

il 28 dicembre 1994 (2).

 

 IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visti gli articoli 14, lett. q, e 20 dello Statuto;

Vista la legge regionale 19 giugno 1991, n. 38, recante «Nuove disposizioni per la

disciplina dello stato giuridico ed economico del personale dell'Amministrazione

regionale e per la contrattazione decentrata a livello regionale», ed, in particolare,

l'art. 5, relativo alla procedura per la stipula degli accordi sindacali di livello

regionale;

Vista l'ipotesi d'accordo per la definizione della disciplina del rapporto di lavoro

dei dipendenti regionali relativo al triennio 1994-1996, sottoscritto in data 30

giugno 1994 dalla delegazione di parte pubblica e dalle organizzazioni sindacali

CGIL, CISL, UIL, SADIRS, CONFSAL e CISAS;

Visti i codici di autoregolamentazione del diritto di sciopero adottati, ai sensi

dell'art. 8 della legge regionale n. 38 del 1991, dalle organizzazioni sindacali

ammesse alla trattativa contrattuale, di cui agli allegati A - B - C - D - al presente

decreto;

Rilevato che la Giunta regionale, nella seduta del 25 luglio 1994, ha esaminato,

respingendole, le osservazioni formulate dalle organizzazioni sindacali CISNAL e

CILDI che non hanno sottoscritto l'ipotesi di accordo, riferendo alla

Commissione di merito dell'A.R.S., previa verifica delle compatibilità finanziarie,

in ordine ai contenuti della citata ipotesi di accordo;

Visto il parere della Commissione legislativa permanente per gli affari istituzionali

dell'Assemblea regionale siciliana, sul contenuto dell'ipotesi di accordo, reso

favorevolmente nella seduta del 22 settembre 1994;

Vista la deliberazione n. 424 della Giunta regionale - adottata nella seduta del 29

settembre 1994 - con cui è autorizzata, ai sensi dell'art. 5 della legge regionale n.

38 del 1991, la sottoscrizione dell'accordo per la definizione della disciplina del

rapporto di lavoro dei dipendenti regionali, relativo al triennio 1994/1996;

Vista la deliberazione n. 36 del 1994 della sezione di controllo della Corte dei

conti per la Regione Siciliana adottata nell'adunanza del 22 novembre 1994,

relativa alla pronuncia sulla legittimità della suindicata ipotesi di accordo;

Vista l'ipotesi di accordo, riformulata sulla base delle osservazioni mosse dalla

sezione di controllo della Corte dei conti e contenute nella deliberazione n. 36 del

1994 citata, sottoscritta in data 28 dicembre 1994 dalle organizzazioni sindacali

firmatarie dell'ipotesi di accordo 30 giugno 1994;

Vista la nota n. 7 del 29 dicembre 1994, con la quale l'O.S. CISAS scioglie

positivamente la riserva apposta alla sottoscrizione del 28 dicembre 1994;

Vista la deliberazione n. 3 del 1995 della Giunta regionale - adottata nella seduta

del 10 gennaio 1995 - concernente il recepimento e la conseguente emanazione

delle norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo sindacale per il

personale dell'Amministrazione regionale, nel testo come sopra riformulato;

Decreta:

 

Capo I

Disposizioni generali

Art. 1

Campo di applicazione e durata.

1. Le disposizioni del presente accordo si applicano al personale

dell'Amministrazione regionale di cui all'art. 5 della legge regionale 15 maggio

1991, n. 19 e fanno riferimento al periodo 1° gennaio 1994-31 dicembre 1996,

fatte salve le decorrenze espressamente previste nei successivi articoli per

particolari istituti contrattuali.

 

Art. 2

Adeguamento normative contrattuali.

1. Gli istituti economico-normativi previsti nel presente accordo sostituiscono e

modificano la precedente normativa legislativa, regolamentare e contrattuale, ai

sensi dell'art. 10 della legge regionale 19 giugno 1991, n. 38, con decorrenza 1°

gennaio 1994, ivi comprese tutte le disposizioni che prevedono incrementi del

trattamento economico, comunque denominati, che traggono origine dall'anzianità

di servizio.

 

Art. 3

Servizi essenziali di pubblica utilità.

1. Per i servizi essenziali di pubblica utilità, ai sensi della legge 12 giugno 1990, n.

146, sono considerati tali nell'ambito regionale quelli previsti dall'art. 2 del

D.P.Reg. 30 gennaio 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione

Siciliana n. 9 del 22 febbraio 1993, concernente recepimento delle norme

risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo del 22 aprile 1992 e relativi al

personale dell'Amministrazione regionale.

 

Capo II

Negoziazione decentrata e relazioni sindacali

Art. 4

Accordi decentrati.

1. Per la realizzazione degli accordi decentrati, si fa espressamente rinvio al

contenuto dell'art. 3 del D.P.Reg. 30 gennaio 1993.

 

Art. 5

Relazioni sindacali.

1. Per la disciplina delle relazioni sindacali, la definizione delle procedure di

prevenzione e componimento di conflitti di lavoro e per l'applicazione degli

andamenti giurisprudenziali e dei giudicati amministrativi, si fa espressamente

rinvio alla disciplina contenuta negli articoli 11, 12 e 13 del D.P.Reg. 30 gennaio

1993, quest'ultimo integrato al secondo comma coi principi desumibili dalla lett.

m) dell'art. 2, primo comma, della legge n. 421 del 1992.

 

Art. 6

Rappresentanze sindacali unitarie.

1. Le parti firmatarie del presente accordo riconoscono le rappresentanze

sindacali unitarie (R.S.U.) definite sulla base dell'accordo tra le parti sociali e

Governo nazionale del 23 luglio 1993 ed in analogia a protocolli d'intesa

sottoscritti tra l'ARAN e le delegazioni sindacali confederali di categoria.

2. A tal fine entro 30 giorni dal presente accordo sarà stipulato tra le parti

apposito regolamento per la costituzione ed il funzionamento delle R.S.U.

 

Capo III

Organizzazione del lavoro

Art. 7

Orario di lavoro, formazione e mobilità.

1. Le materie relative alla disciplina dell'orario di lavoro, alla formazione e

aggiornamento professionale, alla mobilità e ai diritti di informazione

sull'introduzione di sistemi informativi a base informatica restano regolamentate

dagli articoli 4, 5, 6 e 7 del D.P.Reg. 30 gennaio 1993.

 

Capo IV

Trattamento retributivo

Art. 8

Struttura della retribuzione.

1. Al fine di attuare l'effettiva trasparenza del trattamento economico spettante al

personale regionale le voci che lo compongono sono esclusivamente le seguenti:

a) stipendio tabellare: determinato ai sensi del presente accordo, comprensivo

quindi degli aumenti di cui all'art. 10;

b) maturato economico individuale, spettante solo ai dipendenti in servizio alla

data di entrata in vigore del presente accordo, non riassorbibile, costituito dalla

differenza tra la retribuzione complessiva in godimento a tale data e la voce di cui

alla precedente lettera a) decurtata degli aumenti stipendiali attribuiti con il

presente accordo;

c) indennità integrativa speciale: nelle misure determinate alla data del 31

dicembre 1992, salvi gli eventuali successivi incrementi;

d) eventuale assegno ad personam di cui al successivo art. 13;

e) salario accessorio: comprendente tutti gli elementi che non hanno natura

retributiva ordinaria e non sono corrisposti con carattere di generalità, bensì

remunerano lo svolgimento effettivo di attività particolarmente disagiate o

obiettivamente rischiose o sono collegate ad un apporto aggiuntivo di produttività.

 

Art. 9

Unificazione trattamenti stipendiali.

1. I trattamenti stipendiali del personale dell'Amministrazione regionale sono

determinati come dalla unità tabella A allegata al presente accordo.

2. Le retribuzioni ordinarie previste dal presente accordo, compresi gli aumenti

decorrenti dal 1° gennaio 1994 e dal 1° gennaio 1995, hanno effetto sulla

tredicesima mensilità, sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e

privilegiato, sulla indennità di buonuscita e di licenziamento, sull'assegno

alimentare previsto dall'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 10

gennaio 1957, n. 3, sull'equo indennizzo, sulle ritenute previdenziali ed

assistenziali e relativi contributi, comprese le ritenute ed i contributi di riscatto, e

sulla misura oraria dei compensi per le prestazioni di lavoro straordinario.

3. Restano salvi i benefici previsti dalle leggi n. 336 del 1970 e n. 958 determinati

nella misura del 2,50% degli stipendi tabellari iniziali di livello (3).

 

Art. 10

Aumenti retributivi contrattuali.

1. Al personale dell'Amministrazione regionale sono attribuiti i seguenti aumenti

retributivi annui lordi con le decorrenze sottoindicate:

Aumenti dall'1 gennaio

1994

Aumenti dall'1 gennaio

1995

Aumenti dall'1 gennaio 1996I livello e I fascia f.736.911513.896II livello e II fascia f.790.646540.621III livello e III fascia f.851.227592.065IV livello e IV fascia f.916.780625.983V livello e V fascia f.976.106670.521VI livello e VIfascia f.1.030.920728.442VII livello e VII fascia f.1.191.000877.059VIII livello e VIIIfascia f.1.471.9331.048.233Dirigente superiore 2.240.0001.701.287Direttore regionale 3.945.0002.990.000Segretario regionale 5.200.0003.400.000

 

Art. 11

Inquadramento nel nuovo ordinamento.

1. L'attribuzione dei nuovi valori stipendiali avverrà tenuto conto delle posizioni

professionali (livello o fascia funzionale) possedute al 31 dicembre 1993, secondo

la tabella allegato sub A e con le seguenti modalità:

A) Modalità di inquadramento all'1 gennaio 1994:

- al trattamento stipendiale annuo in godimento al 31 dicembre 1993

(stipendio tabellare + aumenti contrattuali maturati al 31 dicembre 1993 + salario

di anzianità + L. 240.000 ex art. 7, legge n. 438 del 1992) si deve aggiungere il

miglioramento contrattuale 1994 previsto al precedente art. 10 corrispondente al

livello o fascia funzionale posseduta sempre al 31 dicembre 1993.

La nuova posizione stipendiale all'1 gennaio 1994 sarà composta da:

a) Stipendio tabellare annuo iniziale:

- secondo la tabella sub A;

b) Maturato economico individuale:

- pari alla differenza tra la posizione economica annua raggiunta al 31

dicembre 1993, maggiorata dell'incremento contrattuale 1994 ed il nuovo

stipendio annuo di cui alla tabella sub A.

B) Modalità di inquadramento all'1 gennaio 1995:

a) stipendio tabellare annuo iniziale:

- quello previsto per l'anno 1995 nella tabella allegata sub A;

b) maturato economico individuale:

- corrispondente al precedente punto b della lettera A.

 

Art. 12

Inquadramento nei nuovi livelli stipendiali del personale in servizio di cui al IV

comma dell'art. 5 della legge regionale 15 giugno 1988, n. 11.

1. Per il personale dell'Amministrazione regionale, in servizio alla data di entrata

in vigore del presente accordo, il cui trattamento retributivo è indicato dalla

tabella A allegata alla legge regionale 15 giugno 1988, n. 11 e successive

modifiche ed integrazioni, l'inquadramento nei nuovi livelli stipendiali avviene

previa riliquidazione del trattamento retributivo spettante alla stessa data del 31

dicembre 1993 sulla base della tabella O allegata alla legge regionale 29 ottobre

1985, n. 41 e dei successivi aumenti e con applicazione dei benefici previsti

dall'art. 75 e dall'art. 80 come integrati e modificati dagli artt. 23 e 24 della legge

regionale n. 11 del 1995 (4).

2. L'inquadramento di cui al precedente comma non dà diritto alla corresponsione

di somme a titolo di arretrato per periodi precedenti a quello di applicazione del

presente accordo.

Nei confronti dei dipendenti dell'Amministrazione regionale in servizio alla data

del 31 dicembre 1993, per i quali, entro al data suddetta, a seguito

dell'applicazione della disposizione di cui al primo comma non vengono a

realizzarsi le condizioni previste dall'art. 5 della legge regionale 29 ottobre 1985,

n. 41, per i passaggi a livelli superiori, si procederà ugualmente all'attribuzione,

sempre alla data predetta del beneficio in questione, per i fini dell'inquadramento

nelle posizioni economiche di cui alla tabella B annessa al presente accordo,

fermo restando che la relativa fruizione avrà effetto dalla data di maturazione del

diritto (5).

 

Art. 13

Assegno personale aggiuntivo.

1. L'indennità di produttività prevista dall'art. 35 della legge regionale 29 ottobre

1985, n. 41 è soppressa a decorrere dall'1 gennaio 1994.

2. Ai dipendenti in servizio alla data dell'1 gennaio 1994 e fino alla data di entrata

in vogore del presente accordo viene corrisposto con decorrenza dall'1 gennaio

1994 un assegno ad personam annuo da erogarsi mensilmente, non riassorbibile,

nella misura prevista per l'anno 1993 dall'art. 35 della legge regionale n. 41 del

1985 e successive aggiunte e modificazioni spettante, in relazione alla qualifica e

al trattamento economico posseduto (6).

3. Allo stesso si applica la disposizione del precedente art. 9, II comma, salvo

quanto previsto dall'art. 19.

 

Art. 14

Progressione economica orizzontale.

1. Ciascuna fascia funzionale di cui alla tabella A allegata al presente accordo si

articola in posizioni economiche differenziate. Per ogni fascia funzionale gli

importi stipendiali sono indicati nella tabella B allegata al presente accordo.

2. La posizione economica superiore è attribuita al personale collocato nelle fasce

funzionali, fermo restando il dipendente nelle qualifiche e fasce di appartenenza,

in percentuali che saranno stabilite con le procedure di cui al successivo art. 15,

arrotondate all'unità superiore, dei dipendenti della medesima fascia in servizio di

ruolo al 31 dicembre dell'anno precedente (7).

3. Le percentuali di cui al comma precedente non possono essere cumulate

annualmente.

4. Le progressioni avranno effetto con decorrenza 1 gennaio 1994.

 

Art. 15

Procedure per l'attribuzione di posizioni economiche differenziate.

1. Le posizioni economiche differenziate sono attribuite al personale di cui al

precedente art. 14 in possesso dei requisiti di anzianità di effettivo servizio di

ruolo di almeno tre anni nella qualifica alla data del 31 dicembre dell'anno

precedente, a seguito di valutazione annuale.

2. Le percentuali di cui al secondo comma del precedente art. 14 sono riferite alla

consistenza numerica del personale dei ruoli regionali al 31 dicembre 1993, in

servizio alla stessa data.

3. Entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente accordo saranno determinati,

previa contrattazione ai sensi dell'art. 5 della legge regionale n. 38 del 1991, le

percentuali e i criteri di valutazione.

4. Per le finalità del presente articolo è destinata la somma di lire 18.269.000.000

per l'anno 1994 e lire 18.269.000.000 per l'anno 1995 (8).

 

Art. 16

Passaggio a posizione economica superiore.

1. Nei casi di passaggio a posizione economica superiore, rispettivamente

attraverso la procedura stabilita dagli artt. 14 e 15 dell'accordo (progressione

orizzontale) e le procedure stabilite per legge (progressione verticale) al

dipendente viene attribuito, oltre allo stipendio tabellare annuo iniziale

corrispondente alla nuova posizione assunta, l'ammontare complessivo del

maturato economico individuale in godimento alla data di transito.

 

Capo V

Fondo efficienza servizi

Art. 17

Costituzione e finanziamento.

1. In attuazione dell'art. 10 del D.P. Reg. 30 gennaio 1993, è istituito presso

ciascun ramo dell'Amministrazione un fondo annuo denominato «Fondo

efficienza servizi» (FES) che è alimentato:

a) da una somma pari all'ammontare della spesa consolidata al 31 dicembre

1993, per prestazioni di lavoro straordinario effettuate nell'anno 1993 presso il

ramo di Amministrazione;

b) da una quota pari al 1,45% del monte salario annuo di ciascun ramo di

Amministrazione;

c) dall'importo destinato nell'anno 1993 alla corresponsione delle indennità

accessorie connesse a particolari modalità di espletamento della prestazione

lavorativa.

 

Art. 18

Utilizzo del fondo efficienza servizi.

1. Il fondo di cui all'articolo precedente è destinato all'erogazione di compensi al

personale che consegua un incremento della produttività in base ai seguenti

parametri:

a) miglioramento organizzativo dell'attività gestionale delle strutture

dell'Amministrazione da attuarsi con la realizzazione di piani di lavoro che

traducano in obiettivi operativi le finalità generali dell'azione amministrativa,

individuando i livelli di priorità degli obiettivi programmati e prevedendone i tempi

di attuazione in relazione ai vincoli connessi (9);

b) realizzazione di economie sulla spesa ordinariamente necessaria per lo

svolgimento di determinate attività;

c) attuazione di progetti per attività istituzionali che vengono svolte al di fuori

dell'orario di lavoro (es. recupero arretrati non eliminabili con il personale in

forza, progetti speciali di conoscenza, accertamento e valutazione, etc.). I progetti

vanno svolti in plus orario fissato in ore settimanali, soggetto a programmazione e

controllo;

d) trattamenti retributivi accessori (art. 8, lett. e accordo). Al riguardo si rinvia

all'accordo quadro allegato c) al presente accordo.

1-bis. In sede di contrattazione decentrata vengono stabilite le percentuali del

Fondo da destinare rispettivamente alle finalità indicate alle lett. a) e c) del

comma precedente.

1-ter. La percentuale del Fondo destinata alla finalità indicata dalla lett. a) del

comma 1 è ripartita, previa contrattazione decentrata, in quote collegate

rispettivamente al conseguimento degli obiettivi strutturali ed al contributo

individuale al perseguimento degli stessi. La quota collegata al conseguimento

degli obiettivi strutturali non può in ogni caso essere inferiore al 70% dell'importo

del fondo destinato alle finalità previste dalla lett. a) del comma 1.

1-quater. Saranno altresì oggetto di contrattazione decentrata i criteri generali di

valutazione della produttività e dei risultati, basati su fattori collettivi attinenti alla

qualità ed al grado di raggiungimento complessivo degli obiettivi programmati,

nonché i criteri di valutazione della qualità ed intensità della partecipazione

individuale al perseguimento degli obiettivi.

1-quinquies. Al fine delle valutazioni di cui al comma precedente sono costituiti,

presso ciascun ramo di Amministrazione, appositi nuclei di valutazione e controllo

nominati e presieduti dal Direttore regionale e composti di non più di 5

dipendenti, con il compito di accertare la rispondenza dei risultati dell'attività agli

obiettivi programmati, anche attraverso verifiche sull'attività in corso.

Nei rami dell'Amministrazione aventi uffici periferici, i nuclei, per le relative

valutazioni, sono integrati dal responsabile degli uffici (10).

2. Il fondo è, altresì, destinato alla remunerazione di prestazioni di lavoro

straordinario necessario per fronteggiare particolari situazioni di lavoro ai sensi del

successivo art. 19, nel limite annuale del 50% della spesa sostenuta allo stesso

titolo nel 1993.

3. Per l'anno 1995, fino alla reiscrizione di cui alla lett. c) del I comma del

successivo art. 33, l'ammontare del fondo è di L. 118.703 milioni.

4. Per l'anno 1996, fino all'incremento di cui alla lett. b) del II comma del

successivo art. 33, l'ammontare del F.E.S. è di L. 113.103 milioni.

 

Art. 19

Lavoro straordinario.

1. L'erogazione a carico del F.E.S. dei compensi per prestazioni di lavoro

straordinario è subordinata a specifica autorizzazione.

2. Il limite individuale delle prestazioni di lavoro straordinario autorizzabile in un

anno è fissato in 200 ore.

3. Al fine di assicurare l'assistenza agli organi istituzionali e lo svolgimento dei

compiti di collaborazione svolti dagli uffici di gabinetto, il limite massimo

individuale di cui al precedente comma, nel rispetto del monte spesa complessivo

previsto al precedente art. 18 può essere superato informandone le OO.SS.

4. Al fine di assicurare, altresì, il coordinamento generale dell'attività

amministrativa e tecnica di ciascun ramo dell'Amministrazione regionale, il limite

di cui al primo comma può essere superato nel rispetto comunque del monte-

spesa complessivamente previsto, e, nell'ambito di 2% dell'organico complessivo

del personale in servizio, può parimenti derogarsi dal limite massimo di cui sopra,

previo confronto con le OO.SS., per fronteggiare eventi o situazioni di carattere

straordinario e, comunque, sempre nel rispetto del monte-spesa complessivo

previsto precedentemente.

5. Le prestazioni di lavoro straordinario eccedenti, in misura non superiore alle 12

ore mensili, i predetti limiti, possono dar luogo, a domanda, a riposo

compensativo compatibilmente con le esigenze di servizio, da usufruire nel mese

successivo. Le prestazioni di lavoro straordinario in eccedenza dovranno in ogni

caso essere preventivamente autorizzate dall'Amministrazione. Il riposo

compensativo è alternativo alla corresponsione del compenso per il lavoro

straordinario.

6. Per il personale che entrerà in servizio dopo l'entrata in vigore del presente

accordo la misura oraria dei compensi per lavoro straordinario è determinata

maggiorando la misura oraria di lavoro ordinario calcolata convenzionalmente

dividendo per 156 i seguenti elementi della retribuzione:

- stipendio tabellare iniziale mensile in godimento;

- indennità integrativa speciale in godimento nel mese di dicembre 1992;

- rateo di tredicesima mensilità delle anzidette voci.

La maggiorazione della predetta misura oraria è la seguente:

- per il lavoro straordinario diurno la maggiorazione è del 15%;

- per il lavoro straordinario prestato nei giorni festivi o in orario notturno (dalle

ore 22 alle ore 6 del giorno successivo) la maggiorazione è del 30%;

- per il lavoro straordinario prestato in orario notturno o festivo la

maggiorazione è del 50%.

Le tariffe orarie delle prestazioni di lavoro straordinario, per il personale in

servizio alla data di entrata in vigore del presente accordo, restano congelate nelle

misure individuali, alla stessa data, fino alla concorrenza delle tariffe orarie di pari

importo derivante dal nuovo sistema.

Il lavoro straordinario prestato in occasione di consultazioni elettorali o

referendarie o in attività di protezione civile non concorre ai limiti individuali e di

spesa.

 

Art. 20

Definizione degli obiettivi.

1. La definizione degli obiettivi parametrati al precedente art. 18 è sottoposta a

contrattazione decentrata ai sensi della legge regionale n. 38 del 1991.

2. Nelle more della riforma generale dell'impiego regionale in attuazione dei

principi desumibili dall'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, al FES

partecipano i dipendenti di tutte le qualifiche.

 

Art. 21

Gestione del fondo ed attuazione degli interventi.

1. La gestione e l'attuazione degli interventi previsti nel presente capo può essere

delegata dal capo dell'Amministrazione al direttore regionale "ed al dirigente

preposto ad uffici periferici di dimensione provinciale entro i limiti di spesa

previsti dalla legge regionale n. 31/56 e successive modifiche ed integrazioni" (11).

 

Capo VI

Igiene, sicurezza e salubrità del lavoro

Art. 22

1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 14 e 15 del decreto del

Presidente della Regione del 30 giugno 1993, concernente la disciplina

contrattuale a favore del personale della Regione Siciliana, in materia di igiene,

sicurezza e salubrità del lavoro ed in conformità all'art. 18 del D.P.R. 23 agosto

1988, n. 395, al fine di favorire la riabilitazione nei confronti dei portatori di

handicap, si assumono le seguenti misure di sostegno:

a) concessione dell'aspettativa per infermità per l'intera durata del ricovero

presso strutture specializzate per il periodo eccedente la durata massima

dell'aspettativa con retribuzione intera compete la retribuzione ridotta alla metà

per l'intera durata del ricovero;

b) concessione di permessi giornalieri orari retribuiti nel limite massimo di due

ore per la durata del progetto;

c) riduzione dell'orario di lavoro, con l'applicazione degli istituti normativi e

retributivi previsti per il rapporto di lavoro parziale, limitatamente alla durata del

progetto;

d) utilizzazione del dipendente in profili professionali diversi della stessa

qualifica diversa da quella abituale, quando tale misura sia individuata dalla

struttura sanitaria pubblica come supporto della terapia in atto.

2. L'Amministrazione regionale deve dare piena attuazione alle disposizioni di cui

alla legge n. 266 del 1991 e alla legge n. 104 del 1991 prevedendo tempi e

procedure certe per l'eliminazione delle barriere architettoniche e non, nonché di

quanto ostacoli la deambulazione o l'inserimento lavorativo dei portatori di

handicap.

3. L'Amministrazione regionale deve altresì garantire ai soggetti talassemici,

emodialici, etc., la possibilità di usufruire di permessi per le costanti cure di cui

necessitano, nonché deve consentire ai soggetti tossico-dipendenti la riabilitazione

presso centri specializzati garantendo la conservazione del posto di lavoro.

 

Art. 23

Pari opportunità.

1. Al fine di applicare concretamente nei posti di lavoro il principio di eguaglianza

sostanziale sancito dalla legge n. 125 del 1991, è necessario attivare a pieno i

comitati paritetici per le pari opportunità con le modalità previste dall'art. 16 del

decreto presidenziale del 30 gennaio 1993 della Regione Siciliana.

2. I comitati delle pari opportunità dovranno realizzare anche proposte di piani di

azioni positive finalizzate alla rimozione di tutto ciò che impedisce ed ostacola

l'affermazione di una condizione di pari opportunità.

3. Dovranno essere prestate particolari attenzioni ai problemi relativi alla

flessibilità degli orari, alla tutela della salute della lavoratrice, alla possibilità di

promozione ed aggiornamento professionale all'interno dei posti di lavoro.

4. I comitati delle pari opportunità promuovono iniziative volte ad attuare le

direttive C.E.E. ed affermare sul lavoro la pari dignità delle persone, in particolare

per rimuovere comportamenti molesti e lesivi delle libertà personali dei singoli e

superare quegli atteggiamenti che recano pregiudizio allo sviluppo di corretti

rapporti.

 

Capo VII

Disposizioni diverse

Art. 24

Permessi, ritardi e recuperi.

1. Al dipendente possono essere concessi, per particolari esigenze personali, e a

domanda, brevi permessi di durata non superiori alla metà dell'orario giornaliero.

2. Eventuali impreviste potrazioni della durata del permesso concesso vanno

calcolate nel monte ore complessivo.

3. I permessi da recuperare complessivamente concessi non possono eccedere le

36 ore nel corso dell'anno.

4. Entro il mese successivo a quello della fruizione del permesso, il dipendente è

tenuto a recuperare le ore non lavorate in una o più soluzioni in relazione alle

esigenze di servizio.

5. Nei casi in cui per eccezionali motivi del dipendente non sia possibile effettuare

i recuperi, l'Amministrazione provvede a trattenere una somma pari alla

retribuzione complessiva spettante al dipendente per il numero di ore non

recuperate.

6. Le ipotesi di recupero devono essere programmate in maniera da essere

perfettamente individuabili rispetto ad altri tipi di rientri ovvero per turni.

 

Art. 25

Indennità particolari.

1. Nulla è innovato per quanto concerne la corresponsione delle indennità già

previste a favore del personale non vedente dalla normativa nazionale, nonché a

favore del personale inquadrato nel corpo regionale delle foreste e dei dipendenti

cui è riconosciuta la qualità di agente o ufficiale di polizia giudiziaria o di pubblica

sicurezza.

 

Art. 26

Indennità di vacanza contrattuale.

1. Ferma restando la necessità della preventiva previsione della copertura

finanziaria, decorsi tre mesi dalla data di scadenza del presente accordo, al

personale in servizio viene corrisposta dal mese successivo a titolo di indennità di

vacanza contrattuale una somma riassorbibile con gli aumenti stabiliti dal futuro

accordo e determinata applicando il 30% del tasso di inflazione programmato allo

stipendio tabellare e alla indennità integrativa speciale, di cui al punto c) del

precedente art. 8.

2. Ove la vacanza contrattuale si potragga per oltre sei mesi, la percentuale del

tasso da applicare per la determinazione dell'indennità è pari al 50%.

 

Art. 27

Trattenute per scioperi brevi.

1. Per gli scioperi di durata inferiore alla giornata lavorativa le relative trattenute

sulle retribuzioni sono limitate all'effettiva durata dell'astensione dal lavoro e

comunque in misura non inferiore ad un'ora. In tal caso la trattenuta per ogni

ora è pari alla misura oraria del lavoro straordinario, senza le maggiorazioni,

aumentata dalla quota corrispondente agli emolumenti fissi e continuativi a

qualsiasi titolo dovuti e non valutati per la determinazione delle tariffe predette,

con esclusione in ogni caso delle quote di aggiunta di famiglia.

 

Art. 28

Riposo compensativo.

1. Al dipendente che per particolari esigenze di servizio svolgerà servizio in un

giorno festivo è dovuta una maggiorazione del 20% sulla retribuzione ordinaria.

2. Il dipendente dovrà fruire del riposo settimanale non goduto entro e non oltre

30 giorni dal servizio festivo prestato.

 

Art. 29

Mutamento mansioni per inidoneità fisica.

1. L'Amministrazione non potrà procedere alla dispensa dal servizio per motivi di

salute del dipendente riconosciuto fisicamente inidoneo in via permanente allo

svolgimento delle mansioni attribuitegli, prima di avere esperito ogni utile

tentativo, compatibilmente con le strutture organizzative dei vari settori e con le

disponibilità organiche dell'Amministrazione stessa, per recuperarlo al servizio

attivo, in mansioni diverse, possibilmente affini a quella proprie nel profilo

rivestito, appartenenti allo stesso livello retributivo o livello inferiore, fermo

restando il trattamento economico in godimento.

2. Dal momento del nuovo inquadramento il dipendente seguirà la dinamica della

nuova posizione funzionale, senza nessun riassorbimento del trattamento in

godimento.

 

Art. 30

Relazioni con il pubblico.

1. Allo scopo di conferire trasparenza e velocità al procedimento amministrativo

l'Amministrazione regionale istituisce modelli e sistemi informativi utili alla

interconnessione tra le amministrazioni pubbliche in Sicilia (Regione - Comuni -

Province - i consorzi ed enti sottoposti a controllo e vigilanza).

2. La Regione si fa carico di promuovere la costituzione di servizi di accesso

polifunzionali, assumendo l'indirizzo di coordinamento con gli altri enti pubblici,

nonché la costituzione di uffici per le relazioni con il pubblico, al fine di garantire

la piena attuazione della legge regionale n. 10 del 1991.

3. Gli uffici per le relazioni con il pubblico devono provvedere:

- a garantire all'interno i diritti di partecipazione di cui alla legge regionale n. 10

del 1991;

- all'informazione all'utenza relativamente agli atti e allo stato dei procedimenti;

- alla ricerca e all'analisi finalizzate alla formulazione di proposte

all'Amministrazione sugli aspetti organizzativi e logistici del rapporto con l'utenza.

4. Saranno istituiti presso ogni Assessorato un punto informativo e una rete

informativa provinciale.

5. Agli uffici poli-funzionali e agli uffici per le relazioni con il pubblico dovrà

essere assegnato personale altamente qualificato e con elevata capacità di avere

contatti con il pubblico.

 

Art. 31

Interpretazione autentica dei contratti collettivi regionali e decentrati.

1. Quando insorgano controversie sull'interpretazione del presente accordo e sugli

accordi decentrati da esso conseguenti le parti sottoscrittrici si incontrano per

definire consensualmente il significato della clausola controversa. L'eventuale

accordo stipulato con le medesime procedure di approvazione del presente

accordo sostituisce la clausola in questione sin dalla vigenza del contratto.

2. L'accordo di interpretazione autentica del contratto ha effetto sulle

controversie individuali aventi all'oggetto le materie regolate dall'accordo

medesimo con il consenso delle parti interessate.

 

Capo VIII

Disposizioni finali

Art. 32

Quantificazione degli oneri.

1. La quantificazione degli oneri derivanti dal presente contratto è contenuta dal

prospetto allegato D.

 

Art. 33

Copertura finanziaria.

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente contratto, valutati in L.

247.620 milioni per l'anno 1995 (di cui L. 39.000 milioni riferiti all'anno 1994 e

L. 208.620 milioni riferiti all'anno 1995) si provvede:

a) quanto a L. 141.600 milioni mediante utilizzo del fondo destinato alla

contrattazione previsto dall'art. 9 della legge regionale n. 38 del 1991 - cap.

21262;

b) quanto a L. 72.723 milioni mediante l'utilizzazione degli stanziamenti dei

capitoli 10302, 14005, 14007, 18002, 20002, 24003, 28003, 32002, 35002,

36002, 41004, 44003, 47002 del bilancio della Regione per l'anno 1995 destinati

alla liquidazione dei compensi per lavoro straordinario;

c) quanto a L. 33.297 milioni mediante reiscrizione di parte delle economie

realizzate nell'esercizio 1994 sul capitolo 21262 in relazione alle disposizioni di

cui al III comma del precedente art. 18.

2. Agli oneri ricadenti nell'anno 1996, valutati in L. 208.620 milioni, si farà

fronte:

a) quanto a L. 169.723 milioni con l'utilizzazione delle disponibilità previste al

cod. 07.02 del bilancio pluriennale della Regione;

b) quanto a L. 38.897 milioni con l'incremento per l'anno 1996, del fondo

destinato alla contrattazione (cod. 07.02) in relazione alle disposizioni di cui al IV

comma del precedente art. 18.

3. L'Assessore regionale per il bilancio e le finanze è autorizzato ad apportare,

con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, su proposta delle

competenti amministrazioni.

4. Nelle more delle variazioni di bilancio di cui al precedente comma, le

competenti amministrazioni sono autorizzate a procedere agli impegni e a disporre

i relativi pagamenti sui pertinenti capitoli di spesa per il personale.

 

Art. 34

Registrazione ed entrata in vigore.

1. Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei Conti per la registrazione ed

entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella

Gazzetta Ufficiale della Regione.

 

TABELLA "A"Fascia funzionale al 31 dicembre

1993Stipendio annuo lordo 1994Stipendio annuo lordo 1995I 7.007.911 7.521.407 II 8.006.646 8.547.267 III 9.192.227 9.784.292 IV 10.232.695 10.858.678 V 11.627.106 12.297.627 VI 12.781.926 13.510.368 VII 14.862.543 15.736.602 VIII 19.482.533 20.530.766 Dirigente superiore 26.906.164 28.609.451 Direttore regionale 35.627.078 38.617.801 Segretario regionale 39.135.000 42.421.000

 

PROGRAMMAZIONE ECONOMICA ORIZZONTALE

TABELLA "B" (12)Fascia funzionale al 31 dicembre

1993Stipendio annuo lordo 1994 Stipendio annuo lordo 1995I 7.007.911 7.521.407 Differenza 384.0007.391.911 7.905.807 8.006.646 8.547.267 II 8.006.646 8.547.267 Differenza 456.0008.462.646 9.003.267 III 9.192.227 9.784.292 Differenza 505.5729.697.799 10.289.864 10.232.695 10.858.678 IV 10.232.695 10.858.678 Differenza 536.00010.768.695 11.394.678 V 11.627.106 12.297.627 Differenza 639.49112.266.597 12.937.118 12.781.926 13.510.368 VI 12.781.926 13.510.368 Differenza 800.00013.581.926 14.310.368 VII 14.862.543 15.736.602 Differenza 1.900.00016.762.543 17.639.602 19.482.533 20.530.766 VII (dir. amm.vo) 14.862.543 15.736.602 Differenza 1.900.00016.762.543 17.639.602 VIII 19.482.533 20.530.766 Differenza 2.532.72922.015.262 23.063.495 D.S. 26.906.164 28.609.451

Differenza 3.497.80130.403.965 32.107.252 Dir 35.627.078 38.617.801 Differenza 5.087.55040.258.598 43.249.321 S.G. 39.135.000 42.421.000 Differenza 5.087.55044.222.550 47.508.550

 

 

ALLEGATO C

ACCORDO QUADRO LETT. D ART. 18 (UTILIZZAZIONE F.E.S.)

Vengono qui appresso indicate le linee quadro relative agli istituti di cui alla lett. d

dell'art. 18 dell'accordo entro i cui ambiti e limiti deve svolgersi la contrattazione

decentrata a livello assessoriale e territoriale periferico.

A) Indennità di reperibilità

Per le aree di pronto intervento, da stabilire in sede di contrattazione decentrata,

l'Amministrazione regionale può istituire il servizio di pronta reperibilità, al fine di

fronteggiare eventi straordinari o di calamità.

In caso di chiamata l'interessato dovrà raggiungere il posto assegnato nell'arco di

30 minuti.

Il dipendente non può essere messo in reperibilità per un periodo superiore a 6

giorni al mese.

Qualora la pronta reperibilità cada in un giorno festivo, spetta un riposo

compensativo senza riduzione del debito orario settimanale.

La pronta reperibilità opera al di fuori del lavoro ordinario e del lavoro

straordinario, previsto o pianificato.

Nel caso di chiamata, all'interessato dovrà essere corrisposto il compenso del

lavoro straordinario nella misura e nella qualità per le prestazioni rese durante la

reperibilità. Le predette prestazioni straordinarie non concorrono ai limiti

individuali e di spesa di cui al lavoro straordinario.

B) Indennità disagio

Al personale che ha il luogo di lavoro in sede disagiata, da individuare attraverso

la contrattazione decentrata con le OO.SS., è corrisposto un compenso forfettario

mensile.

C) Indennità di lavoro usurante

Per particolari prestazioni lavorative usuranti, da individuare attraverso la

contrattazione con le OO.SS., è corrisposto un compenso mensile, ove compreso

nel decreto legislativo n. 374 del 1993.

D) Indennità maneggio valori

Al personale adibito in via continuativa a servizi che comportano maneggio di

valori certi ed assimilati, compete un'indennità giornaliera nella misura e con le

modalità previste per i dipendenti civili dello Stato.

E) Indennità di rischio

Prestazioni di lavoro che comportano continua e diretta esposizione a rischi

pregiudizievoli alla salute pubblica.

F) Indennità meccanografica

Al personale inquadrato in profili professionali dell'area informatica (con attività

di programmazione e di elaborazione dati) e che esercita le mansioni del profilo

spetta un'indennità mensile non inferiore all'attuale (13).

G) Indennità video

Al personale stabilmente addetto all'utilizzo di video scrittura o all'uso del

personal computer per elaborazione testi non inquadrato in profili professionali

dell'area informatica spetta un'indennità mensile in analogia a quanto previsto

dalla normativa comunitaria e nazionale.

H) Indennità di turnazione

Al fine del raggiungimento della piena funzionalità degli uffici della Regione

possono essere istituiti turni giornalieri di lavoro.

I turni sono caratterizzati dalla rotazione ciclica degli addetti secondo articolazione

dell'orario del servizio su 2 o 4 turni con una maggiorazione della retribuzione

mensile forfettaria.

La tariffa mensile viene erogata per i turni lavorativi effettivamente prestati.

I) Indennità mensile al personale addetto alla conduzione di autoveicoli

L) Indennità di campagna

È determinata come rimborso chilometrico del costo della benzina e commisurata

ai giorni di effettiva prestazione.

N) Indennità di ricevimento di atti pubblici (Ufficiale rogante)

- Le indennità previste alle lettere A) "indennità di reperibilità" e I) "indennità

mensile al personale addetto alla conduzione di autoveicoli" non competono,

fermi restando i compiti di istituto, al personale di cui alla tabella M) della legge

regionale 29 ottobre 1985, n. 41, che già gode dell'indennità mensile di cui all'art.

42 C. 1. della legge regionale 29 ottobre 1985, n. 41 e successive modifiche ed

integrazioni (14).

 

ALLEGATO D

PROSPETTO ONERI

Contrattazione: da condurre nei limiti di spesa previsti (art. 9, legge regionale n.

38 del 1991).

Richiami normativi: artt. 9 e 10 della legge regionale 19 giugno 1991, n. 38.

Monte salario su cui applicare la percentuale del 6% per il biennio 1994/95 (giusta

protocollo sul costo del lavoro del 23 luglio 1993, riferito all'anno 1993) secondo

le risultanze di bilancio (in milioni di lire) (15):

 

Codici di autoregolamentazione dell'esercizio del diritto di sciopero

CONFEDERAZIONI SINDACALI REGIONALI CGIL - CISL - UIL

Organizzazioni sindacali regionali:

- CGIL - Funzione pubblica;

- CISL - Settore autonomie locali;

- UIL - Enti locali.

Le sottoscritte organizzazioni sindacali, allo scopo di regolamentare l'esercizio di

sciopero del personale di cui all'art. 1 della legge regionale 15 giugno 1988, n. 11,

assumono il presente codice di comportamento, tenute presenti le norme

contenute nella legge n. 93 del 1983, nella legge n. 146 del 1990, in armonia con i

principi contenuti nella legge regionale n. 38 del 1991.

Art. 1

Il diritto di sciopero, sancito dall'articolo 40 della Costituzione, costituisce diritto

fondamentale di ciascun lavoratore. Esso si esercita nel rispetto delle disposizioni

contenute all'art. 8 della legge regionale n. 38 del 1991, salvo quanto previsto dal

successivo art. 3 e le modifiche legislative che dovessero intervenire.

Art. 2

Le organizzazioni sindacali si impegnano ad esercitare il diritto di sciopero

secondo le modalità contenute nelle disposizioni successive.

Art. 3

Il presente codice non si applica - oltre che nei casi in cui fossero in gioco i valori

fondamentali delle libertà civili e sindacali, della democrazia e della pace - nelle

vertenze di carattere generale che interessano la generalità del mondo del lavoro.

Art. 4

Per l'esercizio del diritto di sciopero di cui all'art. 1 del presente codice esso deve

essere preceduto da un avviso non inferiore a giorni 10.

Nel periodo che intercorre tra il giorno della proclamazione e la data dell'azione

collettiva di astensione dal lavoro si attiveranno procedure di componimento dei

conflitti di lavoro da convenire tra le parti con separato regolamento. In ogni caso

l'eventuale attivazione di dette procedure non interromperà i tempi di preavviso

dell'azione sindacale programmata.

Art. 5

Sono escluse manifestazioni di sciopero nei periodi seguenti:

- cinque giorni prima e cinque giorni dopo la data di effettuazione delle

consultazioni elettorali europee, nazionali, regionali, provinciali, comunali,

circoscrizionali e referendarie;

- dal 23 dicembre al 7 gennaio;

- cinque giorni prima delle festività pasquali e tre giorni dopo;

- dal 10 al 20 agosto;

- tre giorni prima e tre giorni dopo la commemorazione dei defunti;

- il giorno di pagamento degli stipendi e delle pensioni.

Scioperi proclamati o in corso di effettuazione saranno immediatamente sospesi

in caso di avvenimenti eccezionali o di calamità naturali.

Art. 6

La titolarità a dichiarare, sospendere e revocare gli scioperi è di competenza delle

strutture sindacali regionali e/o provinciali del comparto contrattuale delle singole

organizzazioni sindacali secondo le regole interne di ciascuna organizzazione.

Art. 7

Il primo sciopero per qualsiasi tipo di vertenza non può superare, anche nelle

strutture complesse e organizzate per turni, la durata di un'intera giornata di

lavoro.

Ciascuno di quello successivo al primo - per la stessa vertenza - non potrà

superare le due giornate di lavoro.

Nel caso di scioperi della durata inferiore alla giornata, lo sciopero si svolge in un

unico e continuativo periodo riferito a ciascun turno di lavoro.

Art. 8

Nel caso di scioperi della durata inferiore alla giornata, la proclamazione dello

sciopero di livello regionale va comunicata:

a) al Presidente della Regione;

b) all'Assessore alla Presidenza;

c) all'Assessore competente.

Per il livello provinciale la proclamazione dello sciopero va comunicata anche alle

rispettive controparti interessate.

Art. 9

Alla cittadinanza va data notizia all'atto stesso della proclamazione di sciopero,

divulgando anche per iscritto i motivi ed i contenuti dell'azione collettiva.

Art. 10

L'effettuazione di ogni azione di autotutela collettiva deve aver riguardo alla

sicurezza dei cittadini, dei dipendenti, degli impianti e dei mezzi a disposizione

delle pubbliche amministrazioni.

Saranno assicurate condizioni di funzionalità delle attività che incidono sui bisogni

essenziali degli utenti.

A tal fine saranno assicurati - a cura dell'Amministrazione competente - con

appositi presidi costituiti da lavoratori esonerati dalla partecipazione allo sciopero,

i servizi essenziali nei settori nei quali si rivela impossibile, senza grave giudizio

per gli utenti, la sospensione totale delle attività.

L'applicazione concreta relativa all'individuazione dei servizi pubblici essenziali

nonché le prestazioni indispensabili e i contingenti di personale per il

funzionamento degli stessi durante l'astensione dal lavoro è demandata agli

accordi previsti dalla legge regionale n. 38 del 1991, tenuto conto anche della

disciplina di cui alla legge 12 giugno 1990, n. 146.

Art. 11

Il presente codice vincola le strutture sindacali a tutti i livelli di ciascuna

organizzazione firmataria del presente protocollo e i lavoratori ad essa iscritti.

Ogni comportamento difforme costituisce violazione degli statuti ed è, come tale,

soggetto alle relative sanzioni.

Art. 12

Il presente codice di autoregolamentazione entrerà in vigore dalla data del suo

formale recepimento e resterà tale fino a successiva modificazione.

Servizi essenziali di pubblica utilità Sono da ritenersi all'interno della realtà

regionale prioritari i seguenti servizi:

- igiene e sanità;

- sorveglianza idraulica dei fiumi e dei bacini idrici;

- sorveglianza forestale;

- trasporti;

- pagamento stipendi e pensioni;

- custodia patrimonio artistico, archeologico, monumentale e ambientale;

- servizi di mensa universitari;

- il servizio elettorale, limitatamente alle attività indispensabili nei giorni di

scadenza dei termini, previsti dalla normativa vigente, per assicurare il regolare

svolgimento delle consultazioni elettorali.

Entro 30 giorni dalla stipula del presente accordo, con apposito protocollo d'intesa

con le OO.SS. maggiormente rappresentative firmatarie del presente accordo,

saranno individuate le professionalità e le singole qualifiche di personale che

formeranno i contingenti di personale esonerati dallo sciopero, per garantire la

continuità delle prestazioni indispensabili, tenuto conto dei diritti

costituzionalmente tutelati. Nelle more delle definizioni degli accordi suddetti, le

parti dichiarano di assicurare i servizi pubblici essenziali.

Le amministrazioni, in occasione di sciopero che interessi i servizi pubblici

essenziali sopra individuati, hanno l'obbligo di comunicare almeno 5 giorni prima

della data di effettuazione dello sciopero, i nominativi dei dipendenti inclusi nei

summenzionati contingenti alle OO.SS. e ai singoli interessati.

Il lavoratore ha il diritto di esprimere entro 24 ore dalla ricezione della

comunicazione, la volontà di aderire allo sciopero chiedendo la conseguente

sostituzione, nel caso sia possibile.

Procedure di raffreddamento dei conflitti Nel caso di conflitti di lavoro di livello

centrale e/o periferico, dovrà essere avviato un confronto tra le parti entro 3

giorni.

Il conflitto di interpretazione della norma contrattuale, sia in materia di

contrattazione regionale sia per quelle decentrate, dovrà essere avviato a

risoluzione nel modo seguente:

le OO.SS. firmatarie del presente accordo e maggiormente rappresentative in

campo nazionale che abbiano adottato un codice di autoregolamentazione

dell'esercizio del diritto di sciopero, richiedono un confronto con lettera R.R. che

dovrà contenere una breve descrizione dei fatti.

La rappresentanza governativa e le OO.SS. entro 15 giorni dall'insorgenza del

conflitto dovranno esprimere il proprio parere.

Le circolari esplicative del contratto di lavoro, al fine di assicurare una omogenea

e corretta applicazione contrattuale, dovranno preventivamente essere sottoposte

alle valutazioni delle OO.SS.

Gli andamenti della giurisprudenza potranno essere discussi tra le parti contraenti

il contratto di lavoro e, conseguentemente, potranno essere formulate norme

interpretative in ordine ai contenuti contrattuali e potrà essere sollecitata

l'emanazione degli opportuni provvedimenti normativi e/o amministrativi.

Ove il Governo intenda procedere ad estendere in forma generalizzata gli effetti

soggettivi di giudicati amministrativi in materia contrattuale, le relative decisioni

sono adottate previa contrattazione con le OO.SS. firmatarie del presente

accordo.

 

Codici di autoregolamentazione dell'esercizio del diritto di sciopero

CONFEDERAZIONE SINDACALE SADIRS - CISAL

Art. 1

Questa organizzazione sindacale allo scopo di regolamentare l'esercizio dello

sciopero del personale della Regione Siciliana assume il seguente codice di

comportamento ai sensi della legge n. 146 del 1990 e della legge regionale n. 38

del 1991, in virtù dell'art. 40 della Costituzione che sancisce che lo sciopero

costituisce un diritto fondamentale di ciascun lavoratore.

Il SADIRS - CISAL si impegna ad esercitare il diritto di sciopero secondo le

modalità contenute nel presente regolamento, nel rispetto della normativa

nazionale e regionale vigente in materia.

Art. 2

Per l'esercizio del diritto di sciopero dovrà essere dato un preavviso di almeno 10

giorni prima del suo inizio.

Art. 3

Il presente codice non si applica nei casi in cui dovessero essere in gioco le libertà

fondamentali e la libertà sindacale, e nelle vertenze d'interesse generale, che

riguardano tutto il mondo del lavoro.

Sono escluse manifestazioni di sciopero nei seguenti periodi:

- dal 20 dicembre al 7 gennaio;

- cinque giorni prima e 3 giorni dopo delle festività pasquali;

- dall'1 al 30 agosto;

- dal 27 ottobre al 7 novembre;

- nei giorni di pagamento degli stipendi e delle pensioni per non più di tre giorni;

- cinque giorni prima e cinque giorni dopo la data delle consultazioni elettorali

di qualunque ordine, tipo e grado.

In caso di calamità naturali o di eventi eccezionali, gli scioperi proclamati o in

corso saranno sospesi.

Art. 5

La titolarità a dichiarare, sospendere e revocare gli scioperi, è di esclusiva

competenza della Segreteria regionale SADIRS - CISAL.

Art. 6

Il primo sciopero, per qualsiasi tipo di vertenza, non può superare la durata di

dieci giornate di lavoro.

Quelli successivi al primo - per la stessa vertenza - non potranno superare le

cinque giornate di lavoro.

Nel caso di scioperi della durata inferiore alla giornata, lo sciopero si svolge in un

unico e continuativo periodo riferito a ciascun turno di lavoro.

Art. 7

La proclamazione dello sciopero di livello regionale va comunicata:

- al Presidente della Regione;

- all'Assessore alla Presidenza;

- alle controparti interessate.

Art. 8

Con accordi separati, ai sensi della legge regionale n. 38 del 1991, saranno

determinati i servizi indispensabili e le unità escluse dalla partecipazione allo

sciopero.

Art. 9

Sono da considerarsi servizi essenziali e di pubblica utilità all'interno della realtà

regionale:

- sorveglianza idraulica;

- sorveglianza forestale;

- pagamento stipendi e pensioni;

- custodia del patrimonio artistico, archeologico, monumentale ed ambientale;

- servizi elettorali limitatamente al periodo in cui il Paese è impegnato in

elezioni di qualsiasi ordine, tipo e grado.

Art. 10

L'Amministrazione regionale, al fine di raffreddare la conflittualità, si impegna a

fornire al SADIRS - CISAL tutte le circolari esplicative del contratto di lavoro ed

ogni e qualsivoglia circolare che abbia per oggetto attività, comportamenti,

distribuzione del carico di lavoro, che riguardino, comunque, i dipendenti

regionali.

L'Amministrazione regionale si impegna a discutere con il SADIRS - CISAL

l'esito di sentenze passate in giudicato, relative a contenuti contrattuali estendibili

a più soggetti, al fine di valutare l'opportunità di emanare provvedimenti

normativi o amministrativi tendenti ad eliminare una reiterazione di conflittualità.

L'Amministrazione regionale si impegna ad avviare un confronto con il SADIRS -

CISAL, entro il periodo di vacatio tra la dichiarazione di sciopero e la sua

effettuazione, al fine di valutare la possibilità di revocare lo stesso.

Art. 11

Il presente codice vincola le strutture sindacali a tutti livelli, di questa O.S.

 

Codici di autoregolamentazione dell'esercizio del diritto di sciopero

CONFEDERAZIONE SINDACALE CONF.S.A.L.

La CONF.S.A.L. nell'approvare il seguente codice di autoregolamentazione dello

sciopero - come diritto irrinunciabile sancito dalla Carta costituzionale inteso

quale mezzo per tutelare gli interessi legittimi dei lavoratori - afferma in linea di

principio che al senso di responsabilità delle organizzazioni dei lavoratori deve

corrispondere un atteggiamento adeguato delle controparti che deve sostanziarsi

nel rispetto integrale degli accordi in tutti i loro aspetti, al di fuori di ogni forma di

rinvio o di lentezza che pregiudichi la realizzazione degli obiettivi e delle finalità di

esse.

L'autoregolamentazione va intesa non come rinuncia e limitazione del diritto di

sciopero costituzionalmente garantito ma come insieme di comportamenti che

assicurino i diritti fondamentali dell'utenza e del Paese.

La CONF.S.A.L. nel rendere pubblico il codice di autoregolamentazione che sarà

adottato dalle Federazioni e dai sindacati aderenti rileva che, persistendo l'attuale

situazione di mancata attuazione delle norme costituzionali (artt. 39 e 40 della

Costituzione) si è di fronte ad una regolamentazione giurisprudenziale di fatto e

ad una discrezionalità della Pubblica Amministrazione che non possono avere

quei caratteri di obiettività, univocità e di validità generale necessari allo sviluppo

dell'azione sindacale.

Il codice di autoregolamentazione è così articolato:

1) la proclamazione dello sciopero, così come la sospensione e la revoca, è

demandata alle Federazioni nazionali di categoria, d'intesa con la Confederazione,

se trattasi di sciopero a carattere nazionale, ed ai corrispondenti organismi

regionali o provinciali se trattasi di sciopero a carattere territoriale;

2) la proclamazione dello sciopero sarà preceduta da un preavviso di almeno 15

giorni e sarà notificata alle amministrazioni ed agli enti interessati a comporre la

vertenza;

3) gli scioperi dichiarati o in corso di attuazione saranno sospesi in casi di

emergenza, quali calamità naturali o altri eventi eccezionali;

4) le modalità di svolgimento dello sciopero saranno fissate di volta in volta ed

in relazione alle specifiche caratteristiche dei vari comparti garantendo, nei servizi

pubblici essenziali, le prestazioni indispensabili all'utenza nonchè la sicurezza dei

lavoratori e degli impianti;

5) dei contenuti e delle ragioni della lotta sarà data tempestiva comunicazione

all'utenza e all'opinione pubblica attraverso i normali canali dell'informazione.

Le regole di comportamento sopra riportate si riferiscono alle azioni sindacali

collegate alle iniziative di riforma, ai contatti ed alle altre rivendicazioni. La

CONF.S.A.L. intende conservare la più ampia facoltà di iniziativa quando si

profili un effettivo pericolo per le istituzioni democratiche e siano in gioco i valori

fondamentali delle libertà civili e sindacali.

 

Codici di autoregolamentazione dell'esercizio del diritto di sciopero

CONFEDERAZIONE SINDACALE C.I.S.A.S.

Art. 1

Questa organizzazione sindacale allo scopo di regolamentare l'esercizio dello

sciopero del personale della Regione Siciliana assume il seguente codice di

comportamento ai sensi della legge n. 146 del 1990 e della legge regionale n. 38

del 1991, in virtù dell'art. 40 della Costituzione che sancisce che lo sciopero

costituisce un diritto fondamentale di ciascun lavoratore.

La CISAS si impegna a esercitare il diritto di sciopero secondo le modalità

contenute nel presente regolamento, nel rispetto della normativa nazionale e

regionale vigente in materia.

Art. 2

Per l'esercizio del diritto di sciopero dovrà essere dato un preavviso di almeno 10

giorni prima del suo inizio.

Art. 3

Il presente codice non si applica nei casi in cui dovessero essere in gioco le libertà

fondamentali e la libertà sindacale e nelle vertenze d'interesse generale che

riguardano tutto il mondo del lavoro.

Art. 4

Sono escluse manifestazioni di sciopero nei seguenti periodi:

- dal 20 dicembre al 7 gennaio;

- cinque giorni prima e tre giorni dopo delle festività pasquali;

- dall'1 al 30 agosto;

- dal 27 ottobre al 7 novembre;

- nei giorni di pagamento degli stipendi e delle pensioni per non più di tre giorni;

- cinque giorni prima e cinque giorni dopo la data delle consultazioni elettorali

di qualunque ordine, tipo e grado.

In caso di calamità naturali o di eventi eccezionali, gli scioperi proclamati o in

corso saranno sospesi.

Art. 5

La titolarità a dichiarare, sospendere e revocare gli scioperi, è di esclusiva

competenza della Segreteria regionale della CISAS.

Art. 6

Il primo sciopero, per qualsiasi tipo di vertenza, non può superare la durata di

dieci giornate di lavoro.

Quelli successivi al primo - per la stessa vertenza - non potranno superare le

cinque giornate di lavoro.

Nel caso di scioperi della durata inferiore alla giornata, lo sciopero si svolge in un

unico e continuativo periodo riferito a ciascun turno di lavoro.

Art. 7

La proclamazione dello sciopero di livello regionale va comunicata:

- al Presidente della Regione;

- all'Assessore alla Presidenza;

- alle controparti interessate.

Art. 8

Con accordi separati, ai sensi della legge regionale n. 38 del 1991, saranno

determinati i servizi indispensabili e le unità escluse dalla partecipazione allo

sciopero.

Art. 9

Sono da considerarsi servizi essenziali e di pubblica utilità all'interno della realtà

regionale:

- sorveglianza idraulica;

- sorveglianza forestale;

- pagamento stipendi e pensioni;

- custodia del patrimonio artistico, archeologico, monumentale ed ambientale;

- servizi elettorali limitatamente al periodo in cui il Paese è impegnato in

elezioni di qualsiasi ordine, tipo e grado.

Art. 10

L'Amministrazione regionale, al fine di raffreddare la conflittualità, si impegna a

fornire alla CISAS tutte le circolari esplicative del contratto di lavoro ed ogni e

qualsivoglia circolare che abbia per oggetto attività, comportamenti, distribuzione

del carico di lavoro, che riguardino comunque i dipendenti regionali.

L'Amministrazione regionale si impegna a discutere con la CISAS l'esito di

sentenze passate in giudicato, relative ai contenuti contrattuali estendibili a più

soggetti, al fine di valutare l'opportunità di emanare provvedimenti normativi o

amministrativi tendenti ad eliminare una reiterazione di conflittualità.

L'Amministrazione regionale si impegna ad avviare un confronto con la CISAS,

entro il periodo di vacatio tra la dichiarazione di sciopero e la sua effettuazione, al

fine di valutare la possibilità di revocare lo stesso.

  

(1) Decreto del Presidente della Regione, pubblicato sulla Gazz. Uff. Reg. sic. 28

febbraio 1995, n. 11.

(2) Si veda il successivo D.P.Reg. 2 ottobre 1997, n. 38, recante "Recepimento

dell'accordo per il rinnovo contrattuale concernente il personale

dell'Amministrazione regionale per l'anno 1997".

(3) Comma aggiunto dall'articolo 1 del D.P.Reg. 9 agosto 1995, n. 74.

(4) Comma così modificato dall'articolo 2, comma 1 del D.P.Reg. 9 agosto 1995,

n. 74.

(5) Comma aggiunto dall'articolo 2, comma 2 del D.P.Reg. 9 agosto 1995, n. 74.

(6) Comma così modificato dall'articolo 3 del D.P.Reg. 9 agosto 1995, n. 74.

(7) Per la percentuale di cui al presente comma si veda l'articolo 3 del D.P.Reg. 7

agosto 1997, n. 34.

(8) Comma sostituito dall'articolo 2 del D.P.Reg. 7 agosto 1997, n. 34.

(9) Lettera così sostituita dall'art. 4 del D.P.Reg. 2 ottobre 1997, n. 38.

(10) I commi da 1-bis ad 1-quinquies sono stati aggiunti dall'art. 4 del D.P.Reg. 2

ottobre 1997, n. 38.

(11) Le parole tra virgolette sono state aggiunte dall'art. 5 del D.P.Reg. 2 ottobre

1997, n. 38.

(12) Tabella così sostituita dalla tabella B allegata al D.P.Reg. 7 agosto 1997, n.

34.

(13) Per una precisazione relativa all'indennità prevista alla presente lettera si

veda l'articolo 2 del D.P.Reg. 17 giugno 1997, n. 26.

(14) Periodo aggiunto dall'art. 9 del D.P.Reg. 2 ottobre 1997, n. 38, cui si

rimanda per ulteriori disposizioni in materia.

(15) Si omettono le tabelle aventi contenuto esclusivamente finanziario.

 

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Aggiornato il: 12 aprile 2000